Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26087 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22386-2017 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 542/2017 della CORTE D’APPELLO DI BARI,

depositata il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.5.2017, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Savino Sansonne volta alla declaratoria del proprio diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2003-2006 e al pagamento dell’indennità di disoccupazione;

che avverso tale pronuncia S.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito rigettato la domanda nonostante che il verbale ispettivo da cui era scaturito l’annullamento della sua iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli fosse stato annullato con sentenza del Tribunale di Potenza, passata in giudicato;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per travisamento delle risultanze e degli atti del processo di appello, per avere la Corte territoriale ritenuto che oggetto della controversia fosse l’accertamento della domanda di condanna al pagamento delle prestazioni per la disoccupazione agricola, laddove nel ricorso introduttivo del giudizio codesta domanda era stata formulata solo cautelativamente ed in replica alla richiesta già pervenuta dall’INPS di rimborso delle somme a tale titolo percepite per gli anni in questione;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 4, e degli artt. 115-116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che non sarebbe stata data prova dell’effettivo svolgimento del dedotto rapporto di lavoro agricolo nel triennio in questione;

che, con riguardo al primo motivo, è ormai consolidato il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di specificità di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (cfr. da ult. Cass. n. 5508 del 2018); che, nella specie, non essendo stato il giudicato in questione debitamente trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, nemmeno nelle sue parti rilevanti al fine di decidere della fondatezza o meno della censura, nè dicendosi in ricorso dove esso sarebbe attualmente reperibile, il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità;

che, con riguardo al secondo motivo, è altrettanto consolidato il principio secondo cui i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa, con la conseguenza che chi deduce la nullità di un atto processuale ha l’onere, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di indicare il danno in concreto arrecatogli dall’error in procedendo che ha denunciato (cfr. Cass. n. 15676 del 2014 e, più recentemente, Cass. n. 2626 del 2018);

che tale principio è vieppiù rilevante ove si consideri che l’art. 360-bis c.p.c., n. 2, sanziona d’inammissibilità il (motivo di) ricorso qualora sia manifestamente infondata la censura relativa ai “principi regolatori del giusto processo”, ciò che accade allorchè l’error in procedendo non abbia avuto carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto sostanziale della decisione e tale da arrecare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa della parte denunciante (Cass. n. 22341 del 2017);

che, nella specie, parte ricorrente, pur dolendosi dell’interpretazione data dalla Corte di merito in ordine alla oggettiva portata della propria domanda, non ha indicato in che modo codesto (supposto) errore si sia tradotto in un qualche pregiudizio ai suoi danni, di talchè, tenuto conto che i giudici di merito hanno comunque effettuato l’accertamento in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), il motivo di censura si rivela inammissibile;

che parimenti inammissibile è il terzo motivo, dal momento che le censure di violazione di legge sostanziale e processuale dissimulano plateali richieste di riesame del complessivo materiale probatorio acquisito al processo, in spregio al consolidato principio secondo cui non è possibile dedurre una violazione di disposizioni di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017); che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile; che non v’ha luogo a condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, stante l’applicabilità in specie dell’art. 152 att. c.p.c., siccome accertata in grado di appello;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA