Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26086 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 17/11/2020), n.26086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15281 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

società consortile a r.l. Agrorinasce;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 13 giugno 2012, n.

191/39/12;

sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere

Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la contribuente, società consortile a responsabilità limitata, ha percepito contributi pubblici per l’attuazione del programma comunitario “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”, inteso al rafforzamento dei sistemi sociali;

– l’Agenzia delle entrate ha recuperato l’iva concernente le operazioni svolte in esecuzione del programma, che la contribuente non aveva fatturato, pur avendo provveduto a detrarre l’iva relativa agli acquisti compiuti;

– la contribuente ha impugnato l’avviso relativo, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta;

– quella regionale della Campania ha respinto l’appello dell’Agenzia, in quanto ha fatto leva da un lato sulla natura di società consortile della contribuente, che non consentirebbe di ravvisare lo svolgimento di attività economica e, d’altro lato, sulla circostanza che essa non percepisce alcun compenso remunerativo dell’attività svolta, ma soltanto i rimborsi delle spese per gli interventi previsti nei limiti di spesa della convenzione;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– dalla relata di notificazione prodotta emerge che la notificazione non è andata a buon fine, per mancata consegna; – ne consegue l’inesistenza della notificazione, in base all’orientamento ormai consolidato, inaugurato da Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita);

– il ricorso va in conseguenza dichiarato inammissibile;

– nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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