Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26086 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17532-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3258/22/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, del 19/02/2014 depositata il 16/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio che, nel rigettare l’impugnazione dell’ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso di I.M. avverso la cartella di pagamento notificatagli.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione deL D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e D.Lgs. n. 2412 del 1997, art. 17, è manifestamente fondato.

Ed invero, la CTR ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata annullata parzialmente la cartella notificata al contribuente sul rilievo che l’ufficio non avrebbe potuto pretendere il pagamento dell’IVA dovuta dall’ I. per l’anno 2005, avendo quest’ultimo compensato parzialmente tale debito con il credito Irpef dallo stesso vantato ed indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2005, con un residuo debito di Euro 2.544,04. Ha poi osservato che la dedotta utilizzazione, da parte dell’Agenzia, del medesimo costituiva circostanza irrilevante, oltre che formulata per la prima volta in appello, avendo il contribuente manifestato la volontà di compensare i due crediti in relazione all’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2005.

Ora, la censura che prospetta l’Agenzia, correlata all’inoperatività della compensazione in assenza di delega di versamento F24, già esposta nel corso del giudizio di primo grado, è fondata.

Ed invero, il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 19, e D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, rende evidente che il meccanismo della compensazione fra crediti e debiti tributari è fondato sul versamento anche a saldo zero del modello F24. Tale modalità il legislatore ha individuato tanto per le ipotesi ordinarie di versamento delle entrate pubbliche, quanto nell’ipotesi, ora disciplinata in via unitaria, della compensazione con la quale il contribuente intende eliminare le posizioni debitorie e creditorie nei confronti del fisco, provvedendo al versamento del solo importo a debito che residua dopo la compensazione.

Orbene, di siffatta circostanza il giudice di merito non ha preso affatto contezza, limitandosi a ritenere, e perciò errando in diritto, che la compensazione operava semplicemente per effetto dell’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005 del credito Iperf e del debito IVA.

Anche il secondo motivo di ricorso, fondato sulla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, è manifestamente fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento. Peraltro si è chiarito che in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 – bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” – cfr. Cass. n. 7536/11; Cass. n. 12023/15.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo comunque necessaria la comunicazione preventiva- c.d. avviso bonario – anche per l’ipotesi di pretesa fiscale risultante da controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2005 D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, per il quale l’ufficio aveva affermato non essere dovuta la comunicazione medesima in atto di appello addossando, in modo parimenti erroneo, all’ufficio l’onere di provare l’avvenuta comunicazione preventiva.

Sulla base di quanto affermato la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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