Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26086 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/10/2019), n.26086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

W.I., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Leotta,

per procura in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al ricorso al fax 091/7482648 e alla

p.e.c. salvatoreleotta.pec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Fontanella

Borghese 72, presso l’avv. Paolo Voltaggio (p.e.c.

paolovoltadgio.ordineavvocatiroma.orq, fax 06.6872286),

rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Cannizzaro (p.e.c.

avv.vincenzo.cannizzaro.pec.it, fax 091.2739960) per procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

F.C., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

W.I., come sopra rappresentata e difesa

– intimata –

avverso la sentenza n. 241/2018 della Corte di appello di Palermo

emessa il 30 gennaio 2018 e depositata il 5 febbraio 2018, R.G. n.

1623/16;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La sig.ra W.I. ha agito davanti al Tribunale di

Palermo per ottenere la condanna dell’ex coniuge F.C. al rimborso della somma di Euro 1.235.,81 pari alla quota del 50%, di sua spettanza (in base alla sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Palermo il 13 maggio – 14 giugno 2008 e confermata dalla Corte di Appello di Palermo)/ delle spese straordinarie necessarie per il mantenimento della figlia F. che erano state sostenute interamente da lei. Il Tribunale rigettata la eccezione di incompetenza per valore del C. ha accolto la domanda.

2. La Corte di appello di Palermo ha invece dichiarato l’incompetenza per valore del Tribunale di Palermo essendo competente il Giudice di pace della stessa città e ha condannato la sig.ra I. a restituire la somma eventualmente corrisposta dal C. in esecuzione della sentenza impugnata. Ha compensato interamente le spese dei due gradi di giudizio.

3. Ricorre per cassazione I.W. che deduce: a) violazione delle norme sulla competenza ex art. 360 n. 2 c.p.c., in relazione all’art. 155 c.c., comma 2, nel testo antecedente la novella di cui al D.Lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, art. 5 e all’art. 38 disp. att. c.c., comma 2; b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 447 c.c. e all’art. 545 c.p.c.; c) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c. Secondo la ricorrente in base al disposto, vigente ratione temporis, dell’art. 155 c.c., comma 2, il giudice competente a emettere i provvedimenti concernenti la prole è lo stesso che ha emesso la pronuncia di separazione giudiziale. Quanto alla condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado la ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme percepite dal genitore beneficiario a titolo di mantenimento della prole sono irripetibili e la efficacia della pronuncia di riduzione o revoca dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli decorre dal momento della sua pubblicazione (Cass. 5509/2017 ed altre).

4. Propone controricorso e ricorso incidentale il sig. C. diretto a ottenere la condanna alla restituzione della somma indicata nelle conclusioni (1.743,82 Euro oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione).

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. In materia di separazione personale dei coniugi, la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, è soggetta agli ordinari criteri di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi (Cass. Civ. sez. I n. 1161 del 18 gennaio 2017).

6. Ne consegue il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale con decisione di merito di condanna della sig.ra I. alla restituzione della somma di Euro 1.743,82 oltre interessi dalla corresponsione al saldo. Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione in considerazione della recente formazione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato sulla questione per cui si controverte in questo giudizio. Si dà atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, per il versamento da parte della ricorrente principale di somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna la sig.ra I.W. alla restituzione in favore del sig. F.C. della somma di Euro 1.743,82 con interessi legali dalla corresponsione al saldo. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA