Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26086 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19772-2010 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

ZUCCONI VITTORIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

47, presso lo studio dell’avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 5393/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA

dell’8.5.2010, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Ludini Elio (per delega avv.

Carlo Guglielmo Izzo) che condivide la relazione scritta.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “il ricorso è inammissibile poichè proposto contro un’ordinanza emessa a conclusione della fase, svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione, del giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 512 c.p.c.; quest’ultimo giudizio è stato introdotto con ricorso proposto nell’interesse di P. G. nell’ambito della procedura esecutiva avviata nei confronti di quest’ultimo ad istanza della creditrice Sempre & Vacanze s.r.l., nella quale è intervenuto R.M.;

l’ordinanza impugnata, dopo aver ricostruito nella prima parte la disciplina, delineata dalle norme degli artt. 512 e 617 c.p.c., delle controversie distributive dopo la riforma di cui alla L. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, motiva sulle contestazioni di merito svolte dal ricorrente contro l’ordinanza ex art. 512 c.p.c. e conclude, per quel che rileva ai fini della presente relazione, con il seguente dispositivo: “rigetta la domanda di sospensione, Implicita, nel ricorso di parte P. G.; conferma il provvedimento del giudice T., del giorno 15-19 febbraio 2010, salvo per quanto in appresso. ;…omissis…;

condanna il signor P.G. al pagamento delle spese di questa fase, che si liquidano, per ciascuna delle altre parti, in Euro 3.000,00 per onorari; Euro 1.000,00 per diritti, spese generali al 12,50% IVA e Cassa; dispone che il giudizio di merito abbia inizio entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2010. Perentorio. Si comunichi”;

il provvedimento impugnato non è definitivo per non essere previsto altro mezzo di riesame, poichè, non solo non risulta, nel caso di specie, precluso l’accesso alla tutela a cognizione piena, ma addirittura il provvedimento impugnato correttamente dispone per l’introduzione del giudizio di me rito;

il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, anche quando introdotto ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 512 c.p.c., comma 1, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 618 c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. n. 52 del 2006;

questa norma prevede che il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 617 c.p.c. e con la prima parte dello stesso art. 618 c.p.c., che prevedono che sia il giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di sospensione del processo esecutivo ovvero di adozione di provvedimenti indilazionabili;

il sistema di norme modificate dalla L. n. 52 del 2006 ha innovato rispetto al regime precedente, secondo il quale era lo stesso giudice dell’esecuzione che all’udienza disponeva la prosecuzione del giudizio (relativo all’opposizione all’esecuzione od all’opposizione agli atti esecutivi) con le forme della cognizione ordinaria. Le nuove norme hanno escluso l’automatismo della prosecuzione con la cognizione piena; il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sull’istanza di sospensione (o di provvedimenti indilazionabili), si limita a fissare un termine per 1′ introduzione della causa di merito ed è quindi rimesso all’iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato;

Il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di un procedimento in tutto e per tutto conforme alle previsioni normative degli artt. 512, 617 e 618 c.p.c., nonchè dell’art. 185 disp. att. c.p.c., quanto al rito seguito dinanzi al giudice dell’esecuzione ed alla sua conclusione con un provvedimento avente la forma dell’ordinanza (tanto che addirittura tutta la prima parte della motivazione ricostruisce esattamente il sistema ed enuncia le finalità del provvedimento); tale ordinanza, che ha deciso sulla sospensione, ha altresì fissato il termine perentorio previsto per l’introduzione del giudizio a cognizione piena;

il ricorrente avrebbe ben potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso (cfr. Cass. ord. n. 20532/2009), al fine di ottenere quella sentenza, della quale il provvedimento impugnato non tiene affatto luogo;

va precisato che le considerazioni che precedono non perdono rilevanza per la circostanza che i motivi di ricorso siano relativi esclusivamente alla pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento impugnato: per un verso, l’ampia premessa, di cui si è detto, nonchè l’espressa limitazione della liquidazione alle spese di “fase” e la contemporanea fissazione del termine per 1’introduzione del giudizio di merito non lasciano alcun dubbio sulla portata dell’ordinanza impugnata, quale provvedimento provvisorio, secondo quanto detto sopra; per altro verso, anche la pronuncia sulle spese, così come il merito del provvedimento, è soggetta alla delibazione riservata al giudizio a cognizione piena, rispetto al quale il provvedimento in esame è strumentale”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria; il difensore del resistente è stato sentito in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sui ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, che non risultano in alcun modo superati dagli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria depositata in atti; in particolare, è inidonea allo scopo la giurisprudenza di legittimità menzionata, poichè tutti i precedenti (compreso quello del 2010) sono riferiti a giudizi introdotti prima della novella di cui alla L. n. 52 del 2006, di cui è stato detto nella relazione;

quanto al precedente n. 20539/09, in questa citato, si sottolinea che l’eventualità di una qualificazione del provvedimento in termini di sentenza solo perchè abbia provveduto sulle spese – fatta salva dalla citata decisione – va, nel caso di specie, esclusa per le ragioni già esposte nella relazione medesima e comunque, secondo la successiva più recente giurisprudenza di questa Corte, va esclusa in ogni caso in cui si tratti di provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione a conclusione della fase dinanzi a sè dei giudizi di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, anche se pronuncia sulle spese (Cass. n. 22033/11).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza (essendo irrilevante che il controricorrente non abbia espressamente formulato nelle conclusioni del controricorso la richiesta di inammissibilità, avendo peraltro ampiamente argomentato in punto di inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.) e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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