Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26085 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26085 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 25968-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, unitamente
all’avvocato GUERRA PIETRO giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 20/11/2013

- ricorrenti contro
ESPOSITO ANNA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5589/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del
6/05/2011, depositata il 09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

5
Ric. 2011 n. 25968 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

25968/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/5/2011 il Tribunale di Napoli respingeva
il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a.
nei confronti della pronunzia G. di P. Napoli-Barra di

di condanna al risarcimento del lamentato danno consistente
negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia
elettrica erogatagli tramite bollettini postali, in
conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6,
comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia
elettrica di «offrire al cliente almeno una modalità
gratuita di pagamento della bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 8
motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

3

accoglimento della domanda proposta dalla sig. Anna Esposito

25968/2011

Con il 2 ° motivo denunzia «difetto di motivazione» su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.; nonché <

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