Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26085 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18614-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., S.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1147/2014 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 12/12/2013, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da S.B. e S.M. avverso l’avviso di pagamento relativo al recupero del rimborso liquidato a titolo di riduzione dell’accisa su gasolio per autotrazione nell’anno 2000. Secondo la CTR doveva ritenersi tempestiva la domanda di rimborso in relazione all’operatività del termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, che andava comunque applicato, malgrado l’esistenza del termine semestrale di cui al D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, in relazione alla sua natura generale.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

L’unico motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia deduce la violazione della disciplina normativa applicabile in materia, è manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte – Cass. n. 7879/12- ha chiarito che “il beneficio del credito di imposta per il trasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000, conv. in L. n. 343 del 2000, può essere esercitato, ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, ovvero entro il 30 giugno dell’anno solare successivo, mediante istanza di rimborso in denaro della quota non compensata; la categoricità della formula letterale dell’art. 4 cit. (“gli esercenti…utilizzano il credito in compensazione entro…”) e la “ratio” di contenere nel tempo l’esercizio dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale indicano che il doppio termine è imposto a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa qualificazione in tal senso”.

Cass. n. 27673/2013 ha poi aggiunto che la disciplina normativa nella quale il termine di cui all’art. 4, comma 3 cit. si inserisce non integra la disciplina normativa generale delle modalità di rimborso dei crediti di imposta, ma detta le specifiche modalità attuative di fruizione di una determinata agevolazione fiscale, dovendo quindi attribuirsi alle relative norme speciali carattere derogatorio alla disciplina comune dei rimborsi, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame, tanto della norma che stabilisce il termine decadenziale per la richiesta di rimborso in materia di accise (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14), quanto della norma avente carattere sussidiario e residuale prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in materia di rimborso dell’indebito tributario.

A tali principi non si è conformata la CTR che ha invece ritenuto inapplicabile il termine di decadenza di cui all’art. 4, comma 3 ult. cit. in ragione della rilevanza del termine biennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata senza rinvio con la decisione nel merito ed il rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusto motivi per compensare le spese del giudizio di merito e per ritenere irripetibili quelle relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle di legittimità sostenute dall’Agenzia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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