Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26085 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26229-2010 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLONE GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende giusta procura specie a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PONTRELLI BEPPE giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2010 del TRIBUNALE di TRENTO, SEZIONE
DISTACCATA di CAVALESE del 9/07/2010, depositata il 18/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Dr. Amendola Adelaide esaminati gli atti, osserva:
1. Con citazione del 20 maggio 2007 B.R. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Cavalese T.L., per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 1.326,54, a titolo di ristoro dei danni a lui provocati dal convenuto.
Questi, costituitosi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.
Con sentenza del 15/28 febbraio 2008 il giudice adito accolse la domanda.
Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale di Trento, in data 18 agosto 2010, lo ha respinto.
2. T.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso B.R..
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis c.p.c., inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi rigettato.
4.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale l’impugnante denuncia violazione dell’art. 20 c.p.c., per non avere il decidente accolto l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito si sostanzia in critiche aspecifiche e comunque eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione.
Mette conto in proposito evidenziare che il Tribunale ha ritenuto infondate le censure formulate in parte qua dal ricorrente, in ragione della mancata esplicitazione dei motivi per i quali non sarebbe stato operativo il criterio di collegamento del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione, quale foro alternativo in concreto individuato dall’attore. Ha poi aggiunto che, in ogni caso, l’eccezione di incompetenza per territorio era incompleta, non essendo stata svolta con riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..
4.2 La decisione applica correttamente il principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per cui, in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c. – la quale impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente” comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i fori individuati nelle norme processuali innanzi richiamate, indicando specificamente, in relazione a ognuno di essi, quale sia il giudice che si ritiene competente (confr. Cass. civ. 18 febbraio 2011, n. 3989).
Nella fattispecie, invece, il ricorrente si limita a ribadire, in maniera puramente assertiva, che sarebbe stato competente il Giudice di Pace di Aosta.
4.3 Pure infondato è il secondo motivo. Con esso l’impugnante lamenta violazione dell’art. 615 c.p.p., artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 2697 c.c.., contestando il rilievo dato dal decidente, nella valutazione del materiale istruttorio, alla sentenza penale di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti del Torello per il reato di danneggiamento. A confutazione delle critiche è allora sufficiente osservare che la decisione del giudice di merito è in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa dal collegio, secondo cui la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in ordine all’accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’esistenza del diritto al risarcimento del danno, quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come “reato di danno”; ma lo è certamente nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (confr. Cass. civ., sez. un. 25 febbraio 2010, n. 4549).
Non è superfluo aggiungere che le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per ripensare siffatto orientamento, sicchè neppure si conformano al disposto dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1″. Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 700,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011