Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26084 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25399-2010 proposto da:

F.M. (OMISSIS), E.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, (STUDIO

MORANDIN), presso lo studio dell’avvocato TRULIO ANTONIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROTONDI ANTONIO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.C., LO.PA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso MARIA TERESA ACONE, rappresentati e

difesi dall’avv. MODESTINO ACONE, giusta procura speciale a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

B.A.;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2768/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.7.09, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola, esaminati gli atti, osserva:

1. F.M. e E.M. impugnarono in appello la sentenza del Tribunale di Avellino che, in parziale accoglimento della domanda proposta da L.C., Lo.Pa. e B.A., aveva condannato il F. al pagamento, in favore del L. e della Lo., della somma di Euro 19.000,00, a titolo di risarcimenti dei danni prodotti da una frana della cui eziologia lo stesso venne ritenuto responsabile, rigettando le pretese avanzate contro la E., nonchè la domanda proposta dalla B..

Per quanto qui interessa, gli appellanti lamentarono, a sostegno del gravame, la mancata condanna alla rifusione delle spese, degli attori, in favore della E., e della B., in favore del F..

Con sentenza del 22 settembre 2009, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione.

Ha osservato in motivazione che il giudice di prime cure aveva maturato il suo convincimento valutando tutti gli elementi probatori acquisiti e, in particolare, le informazioni fornite dalla documentazione versata in atti, senza alcun acritico appiattimento sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Secondo il decidente, inoltre, affatto ragionevole era la decisione, implicitamente adottata, di compensare tra tutte le parti le spese di causa: e invero, solo grazie alla produzione documentale versata in atti dai convenuti, era stato possibile appurare la esclusiva titolarità, in capo al solo F., del fondo interessato dal fenomeno franoso, mentre l’assoluta marginalità del coinvolgimento del terreno della B. nello smottamento, era emersa grazie alle verifiche tecniche eseguite in corso di causa.

Il Tribunale ha poi ritenuto opportuno compensare anche le spese del grado, in ragione dell’aggettiva carenza di motivazione, in parte qua, della sentenza di prime cure e dei risvolti del tutto secondari della vicenda, investiti con l’atto di appello.

2. F.M. e E.M. hanno proposto ricorso per cassazione formulando due motivi e notificando l’atto a L. C., a Lo.Pa. e ad B.A..

Solo i primi due hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a un solo mezzo.

3. I ricorsi, dei quali va preliminarmente disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., sono soggetti, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Essi possono pertanto essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettati.

4. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale gli impugnanti denunciano violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello condannato gli attori e la B. al pagamento delle spese del primo grado del giudizio in favore della E. e dello stesso F., e l’unico motivo del ricorso incidentale, col quale i resistenti lamentano sia la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sia vizi motivazionali, con riferimento alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello, sono infondati.

4.1 Valga al riguardo considerare che l’istituto della soccombenza virtuale, evocato dai ricorrenti principali, è pacificamente operativo solo laddove debba dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, non già quando, come nella fattispecie, vi sia stata l’inequivoca soccombenza di una parte, rispetto alle domande azionate (confr. Cass. civ. sez. un. 9 novembre 2009, n. 23669; Cass. civ. 13 settembre 2007, n. 19160).

4.2 Invece, quanto alla ritenuta correttezza della compensazione delle spese del primo grado del giudizio nei rapporti processuali che coinvolgevano la E. e la B., nonchè alla decisione di compensare quelle del giudizio di gravame, le ragioni addotte dal giudice di merito a sostegno della scelta operata non sono nè illogiche, nè arbitrarie, identificandosi, le une, nella oggettiva difficoltà di individuare la portata dei lamentati danni e i soggetti responsabili degli stessi, e, le altre, nella marginalità delle questioni prospettate e nel carattere implicito delle ragioni che avevano indotto il Tribunale alla compensazione, essendo indubbio, sotto quest’ultimo riguardo, che l’impropria espressione oggettiva mancanza di motivazione, usata dal decidente, debba essere inteso come apparente mancanza della stessa.

4.3 Il secondo motivo del ricorso principale, col quale si deduce violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., con riferimento alla valutazione del materiale probatorio acquisito, oltre a essere gravemente carente sotto il profilo dell’autosufficienza, si sostanzia nella astratta enunciazione della inidoneità della consulenza tecnica d’ufficio a surrogare gli oneri probatori gravanti sulla parte, ignorando del tutto che il giudice di merito ha motivato il suo convincimento richiamando altri elementi probatori, quali, tra l’altro, la documentazione fotografica versata in atti”.

Ritiene il collegio di dovere far proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, tanto più che le repliche alla stessa, esposte nella memoria depositata dai ricorrenti, pur se esprimono la soggettiva opinione del legale della parte in ordine alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione e della pacifica giurisprudenza nella stessa richiamata.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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