Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26083 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 27/09/2021), n.26083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16424/2020 R.G., proposto da:

S.M., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Del Vecchio,

con domicilio in Campobasso, alla Via Garibaldi n. 110.

– ricorrente –

contro

V.A..

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso, depositata in data

28.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il tribunale di Campobasso, pronunciando sull’opposizione proposta da S.M. avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2017 – emesso in favore dell’avv. V.A. a titolo di compensi professionali per il patrocinio svolto in sede amministrativa – ha dichiarato inammissibile l’opposizione, regolando le spese.

Secondo il giudice di merito, discutendo di compensi maturati per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, non trovava applicazione il rito sommario speciale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, per cui l’opposizione proposta con ricorso, anziché con citazione, era inammissibile, poiché l’atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall’art. 641 c.p.c..

Per la cassazione della sentenza S.M. propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

L’avv. V. è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, degli artt. 50-quater e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’opposizione doveva essere definita con pronuncia collegiale a pena di nullità.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, della L. n. 794 del 1932, art. 28, dell’art. 645 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Secondo il ricorrente, pur essendo in discussione compensi per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, l’opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista in generale per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicché l’opposizione – essendo sottoposta al rito ordinario – era tempestiva, poiché la citazione introduttiva era stata notificata nel termine fissato dall’art. 641 c.p.c..

2. Va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso.

Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, tanto da dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione in quanto proposta con ricorso – invece che con citazione – poiché notificato oltre il termine fissato dall’art. 641 c.p.c..

Tale espressa ed inequivocabile opzione processuale – da parte del giudice di merito – consentiva di impugnare la decisione solo con l’appello, con esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Ne’ rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. n. 390 del 2011; Cass. n. 26163 del 2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicché la decisione era – come detto – appellabile e non ricorribile in cassazione.

Non è infine necessario sottoporre alle parti la questione di inammissibilità, poiché il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

In conclusione il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il V. svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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