Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26083 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 17/11/2020), n.26083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27019-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIACOMO MARCHITELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 352/2013 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’agenzia delle entrate (di seguito, l’agenzia o la ricorrente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata (CTR), depositata il 25 novembre 2010, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.F. (di seguito, il contribuente) per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento di maggiori ricavi per Euro 295.366,00, relativo all’anno di imposta 2003, per Irpef, Iva e Irap, addizionali contributi previdenziali, sanzioni e interessi;

– dall’esame della sentenza di appello, si evince che l’Ufficio aveva rettificato in aumento il reddito di impresa di attività edilizia sulla base di indagini finanziarie;

– il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso escludendo che l’accertamento scaturente dagli accertamenti bancari fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti;

– dal suo canto, nel confutare i motivi di gravame, la CTR, richiamate le incongruenze evocate dal primo giudice, riteneva di integrare la motivazione sul rilievo che l’inutilizzabilità dell’accertamento derivava dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di S.F. “che andava instaurato a prescindere da eventuali contestazioni mosse ai figli che invece, non accertati, venivano convocati al contraddittorio”;

– il ricorso è affidato a cinque motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, rileva la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, a seguito dell’omessa indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti sui cui lo stesso si fonda, è palesemente destituita di fondamento in quanto il ricorso riporta il contenuto dei documenti sui quali lo stesso si fonda, nè il controricorrente ha indicato quale diverso documento non sia stato prodotto;

– Con il primo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia la “nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in subordine, secondo motivo, “l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

– evidenzia l’infondatezza dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il contribuente non avesse partecipato al contraddittorio, emergendo al contrario dal processo verbale di contraddittorio – integralmente riprodotto alle pagine 5-6 – che il 4 dicembre 2008 S.F. unitamente ai figli si erano presentati presso l’ufficio di Matera dell’agenzia delle entrate rendendo spiegazioni e delucidazioni sui conti bancari intrattenuti e utilizzati per attività edilizia e per fini personali; ulteriori chiarimenti erano stati forniti con memoria in data 16/12/2008;

– con il terzo motivo, la ricorrente contesta la nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c..p.c., in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero, in subordine, con il quarto motivo, l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la CTR, omettendo di esporre i fatti rilevanti per la decisione e le ragioni giuridiche della decisione, avrebbe reso una motivazione sostanzialmente apparente e, comunque, sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione;

– con il quinto motivo, l’agenzia contesta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sul rilievo che nella fattispecie la CTR avrebbe dovuto valutare che la normativa su richiamata in materia di accertamenti bancari pone una presunzione legale di riferibilità dei movimenti sui conti ad operazioni imponibili, onerando il contribuente di specifiche contestazioni;

– evidenzia che le giustificazioni fornite dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado erano generiche e non dimostrate;

– il quinto motivo, che per la sua diretta incidenza sul piano operativo assume carattere pregiudiziale rispetto a quelle di natura processuale, è fondato;

– questa Corte è ferma nel ritenere che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017, Rv. 643970 – 01);

– la CTR, nel caso di specie, non ha fornito nessuna indicazioni su quali fossero state le prove specifiche fornite dal contribuente per superare la presunzione legale posta dalla normativa del D.P.R. n. 600 del 1973 e ha violato detti principi; in ogni caso, ove volesse ritenersi che con il criptico richiamo alla sentenza della CTP -riportata alla pag. 4 del ricorso – abbia inteso fare proprie le valutazioni di quel giudice, correttamente l’agenzia rileva la genericità delle affermazioni contenute in quella sentenza circa la documentazione giustificativa depositata ed esaminata, contrastante con la presunzione legale posta dall’art. 32 cit., e l’irrilevanza dello status di pensionato, peraltro contrastante con i dati contenuti nell’avviso di accertamento (pag. 15 del ricorso);

– gli ulteriori motivi sono assorbiti;

– in particolare, per quanto riguarda la prima censura è comunque assorbente il rilievo che anche la mancata, in tesi, attivazione del contraddittorio non si estendeva all’esentare la CTR dall’esaminare la forza presuntiva derivante dai movimenti bancari e la necessità che fossero giustificati.

PQM

accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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