Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26082 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13059-2015 proposto da:

B.R., B.C. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA,

rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE PACIFICO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9868/46/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI, emessa il 14/10/2014 e depositata il

13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

B.C. e B.R. adiva la CTP di Napoli per l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava il classamento proposto dalla parte con procedura Docfa. La CTP in primo grado e la CTR Campania in appello, rigettavano i ricorsi.

I contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e l’Agenzia ha depositato controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si assume che la CTR ha omesso di decidere sulla contestazione di tardività del deposito di documenti da parte dell’Agenzia nel processo di primo grado. Il deposito tardivo di tali documenti, contenenti elementi nuovi e mai conosciuti prima della controparte, non ha permesso una piena esplicazione dei principi del contraddittorio e di difesa.

Con il secondo motivo si deduce l’assenza e insufficiente o incompleta motivazione degli atti impugnati e la conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e la L. n. 241 del 1990, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il primo motivo, ancorchè indicato in rubrica come integrante il vizio di “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia” (violazione art. 360 c.p.c., n. 5) contiene, come è dato intendere dallo svolgimento del motivo stesso, una censura diretta a contestare l’omessa pronuncia da parte del giudice di merito su un motivo di appello. Ciò consente comunque di esaminare la violazione prospettata, sussumibile sotto il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. un., 17391/13).

Ciò posto, la censura è fondata. Ed invero, la CTR ha deciso omettendo di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale il ricorrente chiedeva di rimettere le parti davanti alla CTP a causa del tardivo deposito, in primo grado, di memorie da parte dell’Agenzia, con conseguente violazione dei diritti al giusto processo dando luogo, di conseguenza, alla nullità della decisione.

Anche il secondo motivo è manifestamente fondato.

Con riferimento alla motivazione degli avvisi di classamento, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’avviso di classamento, emesso a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, cosiddetta procedura DOCFA, è sufficientemente motivato con la semplice indicazione dei dati oggettivi solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., n. 23237/14). E’, dunque, necessario che, nel caso in cui l’Ufficio disattenda le indicazioni fornite dal contribuente nella proposta, l’atto contenga un’adeguata, ancorchè, sommaria motivazione che consenta il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass., 5580/15; 2784/14; Cass. n. 8394/2015; Cass. 12497/2016).

L’Agenzia non si è conformata a tali principi.

Non è infatti contestato che nell’avviso di classamento notificato al contribuente l’Ufficio abbia disconosciuto il contenuto della DOCFA e si sia limitato a citare i dati catastali degli immobili e la classe loro attribuita, depositando soltanto successivamente, nel corso del giudizio di merito, una memoria attraverso cui ha esposto le caratteristiche intrinseche ed estrinseche in relazioni alle quali il classamento era stato assegnato e le motivazioni a sostegno dell’avviso.

Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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