Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26082 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/10/2019), n.26082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliera –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Francesco Morosini 12, presso l’avv. Ivan Carpigo (fax 06/3201868;

p.e.c. ivancarpigo.ordineavvocatiroma.org), dal quale è

rappresentata e difesa per procura speciale allegata al ricorso

unitamente all’avv. Daniele Ramondino (p.e.c.

danieleramondino.avvocatinapoli.legalmail.it, fax 081/7340848);

– ricorrente –

nei confronti di:

C.A.; Procura Generale presso la Corte di Appello di

Napoli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1610/2017 della Corte di appello di Napoli

emessa il 18 gennaio 2017 e depositata il 10 aprile 2017 R.G. n.

2627/2016;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott.

Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra T.G. e C.A. il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda della T. volta al riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di 350 Euro mensili.

2. La Corte di appello di Napoli (con sentenza n. 1610/17) nel confermare la decisione di primo grado ha fatto riferimento alla motivazione con la quale era stata respinta la domanda di assegno di mantenimento nel giudizio di separazione e ha rilevato che mentre il sig. C.A. aveva prodotto in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi dalle quali risultava un reddito annuo per gli anni fra il 2011 e il 2013 oscillante fra 13.174 Euro e 13.817 Euro, nessuna documentazione sul proprio reddito era stata prodotta dalla sig.ra T.. Inoltre la Corte di appello ha rilevato la mancanza di qualsiasi deduzione probatoria da parte della T. circa l’insufficienza della propria situazione patrimoniale e circa l’impossibilità di sopperirvi con la propria capacità lavorativa. Per altro verso la Corte di appello ha preso atto della dichiarazione della T. circa il percepimento di una pensione di reversibilità di 520,29 Euro mensili e della circostanza non contestata per cui la stessa appellante aveva di recente acquistato un immobile accendendo un mutuo finalizzato all’acquisto che continuava regolarmente a pagare. In definitiva la Corte distrettuale ha ritenuto che l’appellante non aveva adempiuto all’onere probatorio che su di essa incombeva per dimostrare la ricorrenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto a percepire un assegno divorzile.

3. Ricorre per cassazione la sig.ra T.G. deducendo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e alla L. n. 878 del 1970, art. 5 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In particolare la ricorrente deduce l’omesso esame del suo CUD (6.524 Euro l’anno) e della documentazione sulla sua condizione di invalida all’80%. Inoltre rileva che è stata erroneamente ritenuta insufficiente a coprire le spese documentate (mutuo per l’acquisto di immobile) la pensione di reversibilità che percepisce nella misura di 520 Euro mensili (e non di 385 Euro mensili).

Diritto

RITENUTO

che:

4. Il ricorso è inammissibile poichè consiste nella prospettazione delle stesse censure di merito già mosse alla sentenza di primo grado e compiutamente analizzate dalla Corte di appello. Nello stesso tempo il ricorso non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, che è stata quella di riscontrare una carenza probatoria imputabile alla odierna ricorrente. La Corte di appello ha rilevato che deve ritenersi si provato un reddito annuo corrispondente all’importo della pensione di reversibilità (520 Euro mensili che su base annua portano a un ammontare prossimo a quello indicato dal CUD cui si riferisce la ricorrente) ma ha anche riscontrato una capacità economica superiore, dimostrata dall’acquisto immobiliare e dalla dimostrata capacità di fare fronte al mutuo acceso per l’acquisto, capacità economica che non è compatibile con la sola disponibilità della pensione di reversibilità. A fronte di questa ricostruzione della situazione economica della sig.ra T. la Corte di appello, come si è detto, ha rilevato l’assenza di deduzioni probatorie intese a dimostrare la insufficienza dei mezzi a disposizione della odierna ricorrente e l’impossibilità di sopperirvi con la propria capacità lavorativa. Nessuna censura ammissibile con il ricorso per cassazione è stata proposta dalla odierna ricorrente su questi punti della motivazione.

5. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese e con applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, quanto all’imposizione alla ricorrente del versamento di somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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