Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26081 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 17/11/2020), n.26081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7423/2015 R.G. proposto da:

V.A. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Ruoppolo Paola, avv. domiciliatario Coletta Salvatore (PEC

avvsalvatorecoletta.puntopec.it) con domicilio eletto in Roma, viale

Mazzini n. 114b;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rmmailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 361/39/14 depositata il 23/01/2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

31/01/2020 dal consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello principale dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale del contribuente, con ciò confermando la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il Veglia con atto affidato a quattro motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e non corretta applicazione della L. 549 del 1995, art. 3, comma 181, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, agli artt. 2697 e 2727 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’atto impugnato in presenza di contabilità non inattendibile;

– il motivo è inammissibile e comunque infondato;

-. l’inammissibilità deriva dal mancato collegamento del motivo con la ratio decidendi, rispetto alla quale il mezzo di gravame risulta fuori bersaglio in quanto l’Ufficio non ha agito – e conseguentemente la CTR non ha deciso in ordine alla legittimità della tipologia di accertamento utilizzato – in forza del presupposto di fatto oggetto della censura, vale a dire l’inattendibilità delle scritture contabili ma in forza della diversa ed autonoma circostanza consistente nella mancata presentazione delle dichiarazioni tributarie, come si evince chiaramente dalla sentenza gravata;

– inoltre, il motivo non ha fondamento poichè, come ripetutamente anche di recente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 1348 del 18/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 19191 del 17/07/2019) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’art. 39, bensì dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. “supersemplici” – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al citato D.P.R., art. 38, comma 3 – le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio;

– e in tali termini ha proceduto ad accertamento l’Ufficio; sul punto pertanto la decisione della CTR è in diritto corretta;

– il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la CTR omesso l’esame di documentazione atta a provare l’insussistenza della maggior pretesa impositiva;

– il motivo può esaminarsi congiuntamente con il terzo mezzo di gravame il quale si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del d. Lgs. n. 546 del 1992 e della L. n. 212 del 2000 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR violato i principi relativi al riparto e all’adempimento dell’onere probatorio;

– i motivi sono ambedue inammissibili poichè si traducono in una censura diretta nella sostanza a contestare l’insufficiente motivazione, censura che – stante il deposito della sentenza impugnata dopo l’11 settembre 2012 – non è più consentito formulare di fronte a questa Corte;

– trova applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, infatti, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012);

– tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicate, come detto, a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poichè formulate con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto il difetto di motivazione non sono consentite e debbono esser dichiarate inammissibili;

infine, anche a voler ritenere e qualificare il secondo motivo come censura formulata secondo il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo stesso è nondimeno parimenti inammissibile;

— giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale che si concreti in una omessa motivazione, non nella sua insufficienza o contraddittorietà come sopra illustrato, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo;

– ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extra testuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività; sul punto il ricorso non ha adempiuto a tali oneri (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017) avendo solo genericamente dedotto (pag. 17 del ricorso) che si tratta di documentazione in atti e in ogni caso insistendo (pag. 22 del ricorso quanto al terzo motivo, in particolare) per un riesame del merito della controversia che non è possibile compiere da parte di questo Giudice di Legittimità;

in ogni caso e in ultimo, i motivi non hanno fondamento;

invero sia pur con motivazione sintetica la CTR ha mostrato di avere esaminato ogni elemento probatorio versato in atti e con accertamento di fatto non più sindacabile in questa sede aver ritenuto fondata la pretesa dell’Ufficio;

nè rileva o può essere accolto il profilo di censura riferito alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 pure dedotto; è infatti errato il presupposto sul quale esso si fonda, dal momento che il giudice dell’appello non ha affatto esercitato di propria iniziativa i poteri istruttori di cui alla disposizione ridetta (peraltro già allora abrogata), limitandosi ben diversamente ad accogliere una richiesta dell’Ufficio relativa al rinvio dell’udienza per produrre documenti; ne deriva che la censura risulta inconferente poichè la CTR non ha fatto applicazione della disposizione la cui violazione è invocata dal ricorrente;

il quarto motivo di ricorso deduce omesso e/o carente esame indi motivazione su punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere la CTR omesso di pronunciarsi su alcune questioni di diritto poste dal contribuente, e sull’appello incidentale pure proposto dal Veglia;

il motivo è sia inammissibile, sia infondato;

il ricorrente infatti riassume genericamente dette questioni in parte motiva del ricorso, senza trascrivere nè il ricorso di primo grado nè l’appello incidentale ove dette questioni, asseritamente trascurate dalla CTR, sarebbero state poste; di guisa che a questa Corte è preclusa la possibilità di verificare la loro effettiva e tempestiva proposizione nei gradi del merito;

comunque il motivo è sprovvisto di fondamento poichè la CTR invero, sia pure con motivazione essenziale, ha dato atto della proposizione dell’appello incidentale nella parte del provvedimento relativa ai fatti di causa, e accogliendo l’appello principale ha correttamente disatteso detta impugnazione incidentale;

conseguentemente, il ricorso va rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA