Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26081 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13041-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VENINVEST S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARMANDO NIASSIGNANI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1829/24/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa il 05/11/2014 e depositata il

12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Massignani Andrea (delega verbale Armando

Massignani), per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe che ha confermato l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’ufficio rispetto alla richiesta di rimborso parziale del credito d’imposta relativo all’anno 2002 avanzata dalla Veninvest spa.

La società intimata si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere deciso con motivazione semplificata.

Il ricorso, correlato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, L. n. 2120 del 2000, art. 6, e art. 2697 c.c., è manifestamente fondato.

La CTR, invero, invece di esaminare i presupposti dell’istanza di rimborso formulata fin dal primo grado dalla società contribuente, ha ritenuto di confermare la decisione della CTP, favorevole alla parte privata, sul rilievo che l’ufficio avrebbe dovuto emettere la comunicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, senza però avvedersi che nel giudizio non si faceva in alcun modo questione di un’attività del fisco nei confronti del contribuente tesa ad ottenere somme ritenute dovute ma, unicamente, del diritto del contribuente alla restituzione di una parte del credito non rimborsato dall’ufficio sulla base di una riliquidazione dal medesimo operata.

Orbene, la circostanza che l’oggetto originario del giudizio promosso dalla parte contribuente fosse unicamente rappresentato dal diritto al rimborso della somma relativa al credito IRPEG indicato nel modello Unico dalla medesima compilato e non riconosciuto dall’amministrazione non poteva che determinare, per l’un verso, l’irrilevanza delle questioni relative alla comunicazione dell’avviso bonario correlato alla procedura del controllo formale mai venute in discussione nel procedimento e, per altro verso, la necessità che il contribuente dimostrasse l’esistenza dei presupposti per il chiesto rimborso, in relazione all’onere probatorio sul medesimo gravante – v., ex plurimis, Cass. 20693/2014 e Cass. n. 8998/2014.

A tali principi, idonei a superare le difese della parte controricorrente, non si è conformato il giudice di appello, il quale ha invece giustificato il diritto alla restituzione delle somme pretese dal contribuente valorizzando l’omissione della comunicazione preventiva, come si è detto completamente estranea rispetto ai presupposti giustificativi del diritto azionato dalla società.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA