Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26080 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 17/11/2020), n.26080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1254/2013, promosso da:

FROG INFORMATICA s.r.l. – in persona del suo legale rappresentante

p.t. D.E., con sede in (OMISSIS), rappresentata e

difesa in giudizio dall’avv. Imperatore Domenico del foro di Napoli,

entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla via Orazio, n. 31

presso il suo studio dell’avv. Paterniti Danilo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 127/45/12 emessa il 10 maggio

2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, avente

ad oggetto “addizionale IRPEF 2005”.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il 20 maggio 2010 la Direzione Provinciale di Napoli dell’Agenzia delle Entrate notificò alla Frog Informatica s.r.l. l’avviso di accertamento in oggetto, sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza notificato il 30/07/2009, dal quale erano emersi costi non deducibili per Euro 437.196,00 ed IVA non detraibile per Euro 87.439,00 afferenti ad operazioni di acquisto di merci dalla società Tridema Computer, ritenute soggettivamente inesistenti.

Con detto avviso l’Ufficio contestò l’omessa indicazione di ritenute sui dividendi ai soci, quali derivanti dal recupero a tassazione dei costi non deducibili predetti.

L’accertamento, impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, fu confermato con sentenza 350/11 del 26 maggio 2011 che, appellata davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, è stata a sua volta confermata.

Ricorre per la cassazione della sentenza della CTR la contribuente, deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1 e comma 3, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” avendo ritenuto la Commissione Tributaria Regionale valido l’accertamento nonostante risultasse firmato da persona diversa dal capo dell’ufficio e insufficiente l’indicazione sulla delega conferitagli.

Il motivo è palesemente infondato.

Pur nella sua involuta articolazione, la motivazione espressa sul punto dalla Commissione Tributaria Regionale si pone in linea con la giurisprudenza secondo cui l’accertamento è valido ove sottoscritto – come nel caso in esame risulta dallo stesso ricorso – dal Capo Area (Cass., 22800/2015; Cass., 28335/2018), in questo caso anche fornito di delega; delega che può anche essere “di firma” (cass., 8814/201) e che nell’atto risulta da dicitura timbrata, ben idonea a sciogliere ogni dbio sull’imputabilità dell’atto al Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Napoli; a nulla rilevando peraltro che detta delega non risulti numerata o altrimenti registrata, non richiedendo la giurisprudenza neppure che essa sia nominativa (cass., 11013//2019).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, commi 2 e 3, convertito con modificazioni in L. 26 aprile 2012 n, 44 in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” perchè la sentenza della Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato la disposizione di cui al li D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, commi 2 e 3, convertito con modificazioni in L. 26 aprile 2012 n. 44.

Il motivo è fondato.

In tema di imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, (conv. in L. n. 44 del 2012), poichè nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 l’art. 109 del (Cass., 27556/2018; Cass., 25249/2016). Trattandosi di disposizione retroattiva (comma 3), essa è applicabile anche all’accertamento in oggetto.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, in relazione alla contestata indetraibilità dell’1.v.a. sugli acquisti effettuati, allegando l’omessa considerazione di quelle circostanze, dedotte sin dal primo grado di giudizio, riguardo ai pagamenti, effettuati mediante bonifici bancari e alla corrispondenza dei corrispettivi pagati pagati ai prezzi di marcato. Sostiene che questi fatti, adeguatamente valutati e delibati, avrebbe certamente portato ad escludere il dolo e colpa nei rapporti tenuti con la Tridema Computer dalla ricorrente, che non avrebbe tratto vantaggio economico dall’operazione.

Il motivo è inammissibile.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più deducibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cass., 23940/2017; Cass., 22598/2018; Cass., sez. un. 8053/2014).

Qui i “fatti”, la cui omessa considerazione è denunciata, sono l’assenza di vantaggio economico in capo alla ricorrente (che è elemento valutativo, esterno alla fattispecie e non determinante ai fini della dimostrazione dell’estraneità ala frode: Cass. 16469/’18)) e i pagamenti eseguiti a mezzo di bonifico bancario (che è elemento preso in considerazione già dalla Guardia di finanza, che non ha mai contestato, assieme all’Ufficio, l’effettività oggettiva dell’operazione): “fatti”, cioè, processualmente irrilevanti e ininfluenti.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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