Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26080 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13039-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1371/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA DI 2^

GRADO DI BOLZANO, emessa l’11/11/2014 e depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo contro la sentenza resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano indicata in epigrafe che, respingendo l’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del diniego di rimborso relativo all’imposta di registro versata da M.G. in eccedenza sulla base di una dichiarazione di successione successivamente emendata in relazione all’esistenza di vincolo delle belle arti sui beni indicati.

Secondo il giudice di appello la dichiarazione di successione era emendabile e l’istanza di rimborso relativa al disconoscimento di passività indeducibili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, poteva essere proposta dalla parte contribuente entro il termine di tre anni dalla presentazione della dichiarazione previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 2, non applicandosi il termine biennale relativo alle ipotesi di dichiarazione infedele o incompleta.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso proposto dall’Agenzia, fondato sulla prospettata violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, commi 2 e 3, art. 33 comma 2, art. 34, comma 1 e art. 42, commi 1 e 2 è manifestamente infondato.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere come acquisito il principio dell’emendabilità della dichiarazione fiscale, sicchè la dichiarazione di successione è sempre rettificabile – da ultimo v.,Cass. n. 25008/2015 – in quanto sprovvista di valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria.

Si è perciò ritenuto che tale facoltà può essere esercitata anche oltre il termine annuale per la presentazione della dichiarazione anzidetta (D.Lgs. n. 346 cit., art. 31), nonchè oltre il termine triennale contemplato nell’art. 23 (cfr. Cass. n. 2229/15).

D’altra parte, Cass. n. 16873/2009 ha ritenuto che l’eventuale mancanza dell’attestazione concernente la natura culturale di un bene può essere “sanata”, una volta in possesso dell’attestato di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 13, anche oltre il termine fissato per la presentazione della denuncia integrativa, non essendo prevista alcuna comminatoria di decadenza e tenuto conto che la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione sono sottratte al termine fissato per la presentazione della denuncia medesima. Se ne è concluso che il potere-dovere del giudice tributario di statuire in ordine alla esclusione o meno dall’attivo ereditario del bene effettivamente “culturale” per accertata osservanza delle condizioni all’uopo richieste dalla legge, atteso il diritto del contribuente, ex art. 53 Cost., a non essere assoggettato ad un prelievo fiscale maggiore di quello voluto dal legislatore.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, peraltro correttamente escludendo che la mancata indicazione del regime di esenzione previsto per i beni caduti in successione non poteva inquadrarsi nelle ipotesi di dichiarazione incompleta siccome qualificata dal ricordato D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 32, comma 2.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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