Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26080 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25142-2017 proposto da:

GRAFFIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA SACCUCCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO MASSARA per procura speciale in

calce al ricorso

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO BARTOCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA VIANI per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1117/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Cons. Rel. Dott. PAOLA VELIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Genova aveva accolto la revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2, dei pagamenti effettuati in contanti dalla fallita (OMISSIS) s.r.l. al creditore Fratelli Graffione s.r.l., contestualmente alla consegna dei beni, nel semestre anteriore al fallimento.

2. Avverso detta sentenza la Graffione s.r.l. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, cui la curatela ha resistito con controricorso, corredato da memoria.

A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, in quanto il pagamento contestuale alla consegna delle merci escluderebbe lo stesso sorgere di un rapporto di credito/debito assoggettabile a revocatoria.

4.1. La censura è infondata, in quanto le modalità estintive del debito (in termini di contestualità) non incidono assolutamente sul suo sorgere, anzi confermandolo (cfr. Cass. 13086/2015).

5. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), in quanto la locuzione “nei termini d’uso” andrebbe riferita all'”esercizio dell’attività d’impresa” (onde garantire la continuità aziendale nei rapporti contrattuali con i terzi, nonostante l’imminente insolvenza) e non ai “pagamenti di beni e servizi”; in ogni caso, il pagamento contestuale e in contanti sarebbe stata modalità sovente praticata in passato tra le parti, oltre che usuale nel settore della distribuzione alimentare.

5.1. La doglianza è inammissibile, in quanto il ricorrente non censura idoneamente l’affermazione di entrambi i giudici di merito circa la mancanza di prova della deduzione che “la prassi dei pagamenti alla consegna tra le parti era antecedente alla situazione di insolvenza del debitore” (v. punti 7.6 e 7.7. della sentenza impugnata).

5.2. Con riguardo alla interpretazione dell’espressione “pa,gamenti elle ttuati nell’eserekio dell’attività d’impresa nei termini d’uso” la censura è anche infondata, in quanto per la stessa ratio dell’azione revocatoria i “termini d’uso” devono riferirsi ai pagamenti, ed il rinvio ad essi contenuto nella L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a) – ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa – attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti, non già alla prassi del settore economico di riferimento (Casa. 25162/2016, 5587/2018).

6. Segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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