Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2608 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13283-2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 06/02/2015,

nel procedimento R.g. 17181/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che si riporta.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

S.L. ha promosso procedimenti distinti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., perchè si accertasse la sussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento delle prestazioni di cui alla L. n. 18 del 1980 e alla L. n. 508 del 1988 e per essere riconosciuta portatrice di handicap ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, commi 1 e 3.

Il Tribunale di Napoli, riuniti i procedimenti, in esito all’accertamento peritale rimasto incontestato, con decreto del 6.2.2015, ha omologato l’esito dell’accertamento tecnico preventivo (decorrenza del requisito dal 1.9.2012) ed ha compensato per metà le spese di lite che per la restante metà ha posto a carico dell’Inps.

Ricorre S.L. censurando la statuizione di compensazione parziale delle spese in considerazione dell’assenza dei requisiti di cui all’art. 92 c.p.c. e per violazione dell’art. 91 c.p.c..

L’Inps ha resistito con controricorso.

Tanto premesso si osserva che l’esercizio del potere di disporre la compensazione è stato nel tempo sottoposto ad un controllo sempre più stringente: dalla formulazione originaria dell’art. 92 c.p.c., alla riforma contenuta nella legge 28 dicembre 2005, n. 263 (“altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”), a quella della L. 18 giugno 2009, n. 69 (“altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”), sino alla recente modifica introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha limitato la possibilità di compensazione alla “soccombenza reciproca” o al “caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, con conseguente sindacabilità della motivazione posta alla base dell’esercizio di quel potere.

E’ stato osservato che questa modifica è stata ispirata dalla volontà del legislatore, di ridurre fortemente la possibilità per il giudice di ricorrere alla compensazione delle spese e per converso di rafforzare, quale strumento regolatore delle spese di lite, il principio generale della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, nella specie ratione temporis applicabile), nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da precisare ed integrare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un. 22 febbraio 2012 n. 2572).

Nella fattispecie il Tribunale è incorso nella denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c., atteso che ha disposto la compensazione parziale delle spese (metà) sebbene la domanda fosse stata sostanzialmente accolta per l’intero. A fronte di una domanda amministrativa del 13.7.2012 la decorrenza dello stato invalidante necessario per il riconoscimento dello stato di portatrice di handicap grave e per l’indennità di accompagnamento è stata fissata dal consulente al mese di settembre del 2012.

Va in proposito rammentato che la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, ove permanga comunque la sostanziale soccombenza della controparte, deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass. n. 901 del 2012, n. 23632 del 2013 e 21083 del 2015).

Va poi rilevato che nel provvedimento non sono state esplicitate, come invece si sarebbe dovuto in assenza di soccombenza reciproca, le “altre gravi ed eccezionali ragioni” che giustificavano la decisione di compensare anche solo in parte le spese del procedimento di A.T.P. certo non identificabili nel minimo spostamento della decorrenza delle prestazioni.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso, manifestamente fondato deve essere accolto con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 e cassato il decreto, con decisione nel merito, le spese liquidate dal Tribunale (Euro, 1200,00 per l’intero) dovranno essere poste interamente a carico dell’Istituto.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e devono essere distratte in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa il decreto con riguardo al capo sulle spese e decidendo nel merito condanna l’Inps al pagamento delle spese nella misura indicata dal Tribunale per intero oltre spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 350,00 per compensi professionali, Euro, 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Gennaro Orlando che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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