Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2608 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2018, (ud. 13/09/2017, dep.02/02/2018),  n. 2608

Fatto

RITENUTO

La ditta L.T.G. ha notificato alla Prefettura di Ragusa un decreto ingiuntivo dell’importo di Euro 6.129,29. Il Ministero dell’Interno ha proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo deducendo fra l’altro, per quanto qui di interesse, la violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, a mente del quale tutte le notificazione di atti giudiziari riguardanti le amministrazioni statali devono essere notificate all’Avvocatura dello Stato.

Il Tribunale di Ragusa ha dichiarata inammissibile l’opposizione perchè tardiva.

La Corte d’appello di Catania, adita dal Ministero dell’Interno, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che, ai fini della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l’accertamento della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre pure la prova, incombente sull’opponente, della circostanza che, a causa di tale irregolarità, egli non sia stato in grado di proporre opposizione tempestiva.

In particolare, ha rilevato che il tempo residuo fra la trasmissione dell’atto dalla Prefettura all’Avvocatura dello Stato (avvenuta il 5 maggio 2011) e la scadenza del termine per proporre l’opposizione tempestiva (7 giugno 2011) fosse sufficiente e non pregiudizievole del diritto di difesa dell’Amministrazione.

Avverso tale decisione il Ministero ha proposto ricorso articolato in un unico motivo. L.T. s.r.l., cessionaria del credito, ha resistito con controricorso illustrato da successive memorie.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

La sentenza impugnata fa applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007, Rv. 597389).

L’interpretazione e l’applicazione che è stata fatta di tale principio, tuttavia, non è corretta.

Non è controverso, nella specie, che il decreto ingiuntivo opposto, notificato alla Prefettura di Ragusa anzichè all’Avvocatura dello Stato (che ne ha il patrocinio e la domiciliazione ex lege) sia stato ricevuto da quest’ultima in data 5 maggio 2011 e che l’opposizione sia stata proposta con atto di citazione notificato il 14 giugno 2011.

Si pone quindi il problema se in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta raggiunto comunque lo scopo della notificazione, il termine per proporre l’opposizione inizi a decorrere da tale momento ovvero resti quello originario (cioè a decorrere dalla notificazione alla Prefettura), salva la facoltà del giudice di merito di valutare la congruità del tempo residuo. Nella specie la Corte d’appello ha optato per questa seconda soluzione, ritenendo che comunque i residui 33 giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell’Avvocatura dello Stato fossero sufficienti ad approntare una congrua difesa.

In realtà, la Corte d’appello è andata ben oltre il dictum delle Sezioni unite, che non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito il compito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Se, da un lato, è vero che la nullità della notificazione del provvedimento monitorio non determina la proponibilità dell’opposizione sine die, dall’altro è pur vero che il termine “congruo” per l’opposizione è quello fissato dal legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l’ingiunto ha avuto comunque conoscenza del decreto da opporre.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: “In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la “congruità” o comunque la “sufficienza” del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva”.

Alla luce di tale principio, l’opposizione di che trattasi risulta tempestivamente proposta, in quanto il relativo atto di citazione è stato notificato esattamente il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l’Avvocatura dello Stato ha avuto comunque conoscenza dell’atto da opporre.

Di conseguenza, l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA