Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26079 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23680-2017 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato F. V.,

rappresentata e difesa dall’avvocato F. P.

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

XYZ S.p.a. con unico socio, in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso lo studio dell’avvocato

S.S., che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 3886/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. P.V..

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) in liquidazione ammettendo al passivo il creditore XYZ S.p.a. con unico socio per il credito chirografario di Euro 41.552,21;

2. avverso detto decreto la curatela fallimentare propone due motivi di ricorso per cassazione, cui la XYZ S.p.a. resiste con controricorso;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. con il primo ed il secondo motivo si denunzia la “I 7iola.zione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93,98 e 99, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5” (nonchè dei principi di diritto di cui ad una serie di pronunce di questa Corte) nella parte in cui, rispettivamente, il tribunale ha ritenuto che con l’insinuazione al passivo il creditore avesse fatto valere sia le fatture che gli assegni (quando invece la domanda si fondava sull’azione causale di cui al rapporto di fornitura) e nella parte in cui ha accolto la domanda nei limiti della somma portata dagli assegni prodotti in originale dopo che in sede di verifica erano stati prodotti in copia, violando così il principio di immutabilità della domanda;

5. le censure, esaminabili congiuntamente, oltre a prospettare in modo confuso e generico vizi di vario genere (in violazione del principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione), contestano il merito del giudizio, sotto il profilo dell’interpretazione della domanda e della valutazione delle prove offerte;

6. peraltro, dagli atti non emerge la denunziata mutati libelli (dall’azione causale fondata su fatture, in sede di verifica, all’azione cartolare astratta fondata su assegni, in sede di opposizione) avendo il tribunale chiaramente detto che il credito era stato insinuato al passivo sulla base sia di fatture che di assegni, i cui originali sono stati ritenuti, con ampia motivazione, titoli idonei a provare il credito;

7. alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, mentre non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (ex multis, Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.1000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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