Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26078 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 17/11/2020), n.26078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25525-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S.M.O., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VINCENZI ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 740/2015 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il contribuente B.S. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito di iscrizione a ruolo definitiva per la mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento n. (OMISSIS) con cui venivano accertati, con metodo sintetico, maggiori redditi ai fini irpef, per l’anno 2005.

La CTP di Ravenna accoglieva il ricorso affermando che l’avviso di accertamento non era stato ritualmente notificato, mancando la prova dell’invito rivolto al destinatario di provvedere al ritiro della raccomandata entro il termine massimo di mesi sei, con l’avvertimento che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito. Inoltre riteneva l’accertamento infondato nel merito.

L’ufficio impugnava la suddetta sentenza e la CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre a questa Corte l’ufficio sulla base di due motivi.

Si costituisce il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 del 1982, art. 8, nonchè degli artt. 2697 e 2700 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR ha errato sulla interpretazione delle norme in tema di notifica dell’accertamento. Il motivo è fondato.

Dalla motivazione della sentenza, peraltro di carattere molto generico – ma non censurabile per insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ante riforma del 2012, perchè depositata nel 2015 – tuttavia sembra comprendersi che il vizio della notifica in questione starebbe nel fatto che la comunicazione di avvenuto deposito (la c.d. CAD) non conteneva gli avvisi richiesti dalla legge. Afferma, infatti, la CTR che il problema è che l’avviso (e dovrebbe effettivamente trattarsi della CAD, anche se a dire il vero nella sentenza ciò non è esplicitato) “contenga a norma di legge tutta una serie di comunicazioni al contribuente”.

La questione quindi non consisterebbe nel mancato invio della CAD, ma nel suo contenuto.

L’ufficio, peraltro, afferma che la CAD è stata inviata, e la copia in atti in effetti sembra tale, perchè in essa si informa che il 28.1.2010 era stata spedita la raccomandata con l’atto da notificare (la cartella). L’ufficio, in ricorso, ha anche allegato visivamente l’avviso di ricevimento, come richiesto da sez. V, n. 5077 del 2019.

Quanto al contenuto della comunicazione, che sembra essere ciò che il contribuente contesta, l’ufficio afferma in ricorso (pag. 9) di avere usato quello standard.

La giurisprudenza ravvisa il vizio di notifica nella mancata produzione della raccomandata con cui si comunica l’avvenuto deposito e dell’avvenuta ricezione della stessa, non nella mancata produzione del contenuto della comunicazione stessa.

Sul punto, se il contribuente eccepisce che la comunicazione non conteneva tutti gli avvisi di legge, allora è suo onere provarlo, una volta che l’ufficio ha dimostrato di avergli spedito la comunicazione, e come è stata ricevuta.

Questa Corte, in una situazione analoga, sebbene non relativa ad una notifica in materia tributaria, ma pur sempre una notifica a mezzo posta, ha affermato (Sez. I, n. 21896 del 2013)

L’avvenuta convocazione del debitore in sede prefallimentare, qualora la relativa notificazione sia stata effettuata attraverso il servizio postale, è desumibile dall’invio tramite raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito, presso l’ufficio postale, del piego che la contiene, a sua volta evincibile dalle risultanze del “registro delle raccomandate”, atteso che la lettera raccomandata ha prova certa della sua spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la corrispondente ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c., per cui spetta al destinatario medesimo l’onere di dimostrare che il plico non rechi alcuna lettera al suo interno, ovvero che contenga una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

Quindi in effetti se la CTR ha voluto, nella sua sintetica motivazione, affermare che la notifica era invalida per difetti nel contenuto della comunicazione, si configura in effetti un errore nell’interpretazione delle norme.

Con il secondo motivo deduce nullità per omessa pronuncia in merito a un motivo d’appello (violazione dell’art. 112 c.p.c.) ex art. 360 c.p.c., n. 4.

L’appello riguardava anche il merito della controversia, su cui la CTP si era pronunciata ritenendo illegittima la pretesa impositiva, e la CTR non si è pronunciata sul punto.

Il motivo è fondato.

Dalla parte narrativa della sentenza si comprende che i motivi di appello riguardano sia il problema della notifica dell’avviso che il merito, ma la CTR affronta solo il primo, probabilmente ritenendo che il primo assorba il secondo. In realtà non può condividersi tale conclusione, perchè essendo oggetto specifico di impugnazione (e di decisione di primo grado) anche il merito dell’avviso, l’accoglimento del difetto di notifica non escludeva l’esame del merito, una volta che era stato oggetto specifico di appello.

In altri termini, una volta instaurato il contraddittorio sull’intero oggetto della controversia, la decisione non si poteva limitare alla regolarità della notifica, poichè, introdotto anche il giudizio sul merito, esso andava discusso.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente procedimento.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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