Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26078 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23166-2017 proposto da:

FKA IMPIANTI ELETTRICI DI F.S., in persona del suo

titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA 26 presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

STRANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NUNZIO SANTI DI PAOLA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA del FALLIMENTO FKA IMPIANTI ELETTRICI DI F.S.

– intimata –

avverso la sentenza n. 1549/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Catania, nella contumacia della curatela fallimentare, ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto da F.S., quale titolare dell’impresa individuale FKA Impianti Elettrici di F.S., avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza del creditore Strano S.p.a..

2. Avverso detta sentenza il F. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Strano S.p.a. resiste con controricorso.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si deduce la violazione della L. Fall., artt. 1,15 e 18, in quanto il F. non sarebbe incorso in alcuna decadenza nel chiedere in sede prefallimentare un termine per formulare una proposta transattiva, senza contestare in quella sede la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti L. Fall., ex art. 1.

4.1. La censura è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della pronunzia impugnata, nella quale si dà atto che in sede prefallimentare il fallendo aveva chiesto termine per formulare una proposta transattiva, senza però farne discendere alcuna decadenza ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c., tanto che la Corte d’appello ha regolarmente proceduto all’esame dei motivi di reclamo, esaminando anche i nuovi documenti prodotti in quella sede (v. pag. 8 del ricorso).

5. 11 secondo mezzo – con cui si prospetta la nullità della sentenza in relazione all’art. 130 c.p.c., stante la riapertura del verbale dell’udienza collegiale dell’11/08/2017 in assenza del legale del fallendo – è infondato, in quanto dagli atti di causa risulta che il verbale è stato riaperto non già per una nuova discussione del reclamo, bensì solo per verbalizzare la seguente dichiarazione: “Alle ore 11,05 è presente l’avvocato Cipolla in sostituzione dell’avvocato Tambasco Francesca il quale fa presente che la citazione era per le ore 11,00 e insiste nella comparsa”, perciò senza alcuna violazione del contraddittorio (a prescindere dalla effettiva comunicazione della anticipazione dell’orario di udienza).

6. Il terzo motivo è inammissibile perchè, oltre all’estrema genericità con cui contesta indistintamente la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e Omissione esame circa un fatto decisivo per il giudi,zio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. Fall., art. 18”, si risolve in una censura motivazionale che contesta la valutazione del materiale probatorio senza rispettare i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che onera il ricorrente di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, 8053/2014; conf. ex multis Cass. 27415/2018).

7. Segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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