Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26077 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 17/11/2020), n.26077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2613-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con avviso n. R0V010211445 l’Agenzia delle Entrate accertava a carico di S.S., con metodo sintetico, maggior reddito sulla base di alcuni elementi ritenuti indici di capacità contributiva, e successivamente emetteva la cartella n. 06820100279336059 con iscrizione a ruolo delle somme di cui all’avviso, non essendo quest’ultimo stato impugnato.

Il contribuente impugnava avviso e cartella davanti alla CTP di Como, deducendo il difetto di notifica dell’avviso di accertamento, che sarebbe avvenuta nel dicembre 2009, e di non esserne quindi mai venuto a conoscenza fino alla notifica della successiva cartella, nel giugno 2010, circostanza che sarebbe stata verificata da egli stesso presso gli uffici del messo comunale, in cui si dava atto di un malfunzionamento del registro delle notifiche.

La CTP accoglieva il ricorso, affermando che non vi era prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento nel dicembre 2009.

L’ufficio impugnava la sentenza e la CTR della Lombardia rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo.

Si costituisce il contribuente con controricorso.

Il contribuente ha presentato memoria del 19.10.2019.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 153 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR ha errato a non riconoscere che il procedimento di notifica dell’avviso di accertamento, avvenuto regolarmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si era perfezionato nel febbraio 2010, con il compimento da parte del messo notificatore di tutti gli adempimenti previsti dalla norma suddetta per la notifica ad irreperibili, cosicchè diveniva irrilevante l’asserito malfunzionamento dell’applicativo riguardante il registro delle notifiche.

Il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, e fa rilevare la formazione del giudicato interno sulla parte della sentenza impugnata riguardante il merito della controversia, e favorevole al contribuente. Nessuno motivo di ricorso riguarda, infatti, questa parte di sentenza.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza appare fondata.

Oggetto del contendere è il rigetto da parte della CTR dell’appello contro la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente, per mancata prova della regolare notifica dell’avviso di accertamento.

In ricorso si afferma che la notifica era avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che si era regolarmente perfezionata, avendo l’agente notificatore posto in essere tutte le formalità previste dalla legge; in particolare il messo, non trovando nessuno all’indirizzo, aveva dato comunicazione con la raccomandata, di cui vengono riportati gli estremi, n. 136751091053, e si afferma che la stessa sarebbe prodotta in atti, come allegato n. 3 alle controdeduzioni dell’ufficio in primo grado.

Tuttavia, poichè il contribuente contesta specificamente in primo luogo i presupposti stessi della notifica ex art. 140 c.p.c., affermando che negli atti non ha ravvisato l’indicazione sulla irreperibilità in occasione del primo accesso del notificatore, e poi di avere avuto conoscenza dell’avviso a seguito della notifica ex art. 140 c.p.c., e sostiene che la notifica si sarebbe perfezionata solo nel giugno 2010, quando ha avuto conoscenza effettiva dell’avviso, non essendosi realizzate le condizioni perchè potesse operare la conoscibilità legale, un maggiore dettaglio da parte dell’ufficio ricorrente sulle modalità della notifica sarebbe stato necessario. Il contribuente ha eccepito, in particolare, che il messo ha descritto gli adempimenti effettuati nel dicembre 2009 in occasione della procedura ex art. 140 c.p.c., ma dagli atti non risultava l’attività precedente, presupposto per la notifica con tali modalità, e quindi in che data antecedente il messo si fosse recato presso l’abitazione del contribuente, e cosa fosse avvenuto in tale occasione, tale da giustificare l’attivazione della procedura ex art. 140 c.p.c.

Questi aspetti sono implicitamente trattati nella sentenza impugnata, laddove la stessa dà rilievo alla data di effettiva conoscenza dell’avviso da parte del contribuente (giugno 2010), anzichè a quella della conoscibilità legale ex art. 140 c.p.c..

Nel momento in cui l’ufficio contesta tale principio, sostenendo che la notifica deve considerarsi perfezionata al momento della sua conoscibilità legale anzichè dalla conoscenza effettiva, previa effettuazione di tutti gli adempimenti previsti nella procedura di notifica, era suo onere dare conto del presupposto affermato, e cioè del fatto che tutti tali adempimenti fossero stati effettuati, compresi quelli relativi al primo accesso, da cui poi è scaturita la procedura ex art. 140 c.p.c., anche perchè specificamente contestati dal contribuente.

Questa Corte (sez. IV, n. 17424 del 2005) ha avuto modo, al riguardo, di affermare che

Nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione; in particolare, qualora si denunci la nullità di una notifica perchè dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell’attestazione predetta, bensì, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata, recante anche l’indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, ed il ricorso non può, pertanto, ritenersi soddisfare il requisito dell’autosufficienza.

Le spese seguono la soccombenza. Sono, pertanto, a carico del ricorrente e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il r al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA