Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26077 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11668-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6437/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – DISTACCATA DI LATINA, emessa il 05/06/2014 e

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.V., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 al 2008, la C.T.R, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto non dovuto il tributo reclamato non ritenendo rilevante, per quel che qui rileva, la presenza di un dipendente con funzioni meramente esecutive. Avverso la sentenza ricorre, su un motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per non avere la CTR considerato che il contribuente era dotato di uno studio e si avvaleva di un dipendente, è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plenimque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Orbene, la CTR ha ritenuto, per quel che qui rileva in relazione all’impugnazione proposta dall’Agenzia, che nel caso di specie la presenza di un dipendente con funzioni meramente esecutive, già accertata in primo grado, non integravano il requisito dell’autonoma organizzazione.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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