Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26076 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 17/11/2020), n.26076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21737-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.N., B.A., B.S., C.F.,

IMMOBILIARE CURTANI DI C.F. & C. SNC, domiciliati in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato VEROPALUMBO ANTONIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 205/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La società Immobiliare Curtani di C.F. e c. s.n.c., B.N., B.S., B.A. e C.F. impugnavano gli avvisi di accertamento loro notificati relativi ai redditi degli anni 2004, 2005 e 2006, con cui l’Agenzia, sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, accertava maggiori ricavi ed imputava i redditi societari ai soci.

Gli accertamenti riguardavano vendite di immobili e si basavano su documentazione contabile, contratti di mutuo degli acquirenti e rilievi presso l’U.T.E.

Riuniti i ricorsi, la CTP di Cremona rigettava un’eccezione dell’Agenzia sulla inammissibilità dei ricorsi per mancanza di sottoscrizione e di procura alle liti, annullava l’accertamento per il 2005 e riduceva i maggiori redditi accertati per l’anno 2004 e 2006.

I contribuenti proponevano appello, e l’Agenzia, a sua volta, appello incidentale sia in merito al rigetto dell’eccezione sulla mancanza di procura alle liti, sia nel merito.

La CTR rigettava entrambi, confermando la sentenza di primo grado.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre a questa Corte l’Agenzia sulla base di tre motivi.

Si costituiscono i contribuenti con controricorso, con il quale eccepiscono la tardività del ricorso dell’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente in controricorso i contribuenti propongono due eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Con la prima eccepiscono la tardività del ricorso.

L’eccezione è infondata.

La sentenza è stata depositata il 27.9.2011, il ricorso è stato notificato il 25.9.2012, quindi entro il termine di un anno e quarantasei giorni applicabile a tali sentenze. L’eccezione parte da un presupposto errato, perchè l’invocato nuovo termine di sei mesi si applica ai giudizi iniziati in primo grado pTiMasiel luglio 2009 (Sez. VI-5, n. 15741 del 2013), mentre il presente procedimento è iniziato nel periodo 2008 – aprile 2009.

Con la seconda eccezione di inammissibilità i contribuenti deducono che l’esecuzione da parte dell’ufficio degli importi residuati dalla sentenza della CTP – che aveva in parte confermato l’accertamento – e della CTR, che la aveva confermata, significa che esso aveva implicitamente rinunciato al presente ricorso.

L’eccezione è infondata.

L’esecuzione non è incompatibile con il ricorso in cassazione, salvo che non sia manifestazione chiara della volontà di rinunciare all’impugnazione. Si veda in tal senso sez. L, n. 6258 del 2019, secondo cui l’acquiescenza tacita può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. In altre parole, deve trattarsi di atti “assolutamente incompatibili” con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Nel caso di specie, in realtà, appare chiaramente che l’esecuzione era espressione della volontà di salvaguardare almeno gli importi riconosciuti, ma non di rinunciare all’impugnazione.

Disattese le eccezioni di inammissibilità, occorre passare all’esame dei motivi del ricorso principale.

Con il primo motivo l’ufficio deduce nullità della sentenza e del procedimento. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 12 e 18 e dell’art. 125 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La CTR ha male interpretato le norme sulla ammissibilità del ricorso e sulla necessità della sottoscrizione e della procura alle liti, per di più dopo aver dato atto essa stessa che la procura mancava nell’originale del ricorso di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non è centrato sulla motivazione della CTR nella sentenza impugnata.

Premesso che, secondo la giurisprudenza, la mancanza di procura è effettivamente causa di inammissibilità del ricorso, non sanabile (Sez. V, n. 19399 del 2018, secondo cui “nel processo tributario, come in quello civile, la mancanza originaria della procura alle liti conferita al difensore non può essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c., trattandosi di requisito preliminare di ammissibilità dell’instaurazione del giudizio, in assenza del quale l’attività svolta dal legale non produce alcun effetto nei confronti della parte”), nel caso di specie, in realtà, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che essa affronta la questione più da un punto di vista di fatto che di diritto.

La CTR afferma, cioè, in via di fatto che nel fascicolo trasmesso dalla CTP la procura alle liti era presente. E’ vero che dà atto di una dichiarazione di parte da cui sembra che in origine la procura mancasse, ma, come detto, la CTR conclude poi nel senso che, poichè in via di mero fatto la procura era presente, questo è sufficiente per ritenere valido il ricorso. Afferma, infatti, che se l’Agenzia avesse voluto contestare il contenuto dell’atto, avrebbe dovuto proporre querela di falso. In altri termini, non ne fa una questione di diritto, valutando la natura dell’eventuale omissione e la possibile sanatoria o meno, ma di mero fatto.

Pertanto il motivo appare inammissibile (tanto più se proposto, come avvenuto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come potrebbe anche essere interpretato) perchè non centrato sulla motivazione della CTR e perchè richiederebbe comunque un accertamento di fatto.

Con il secondo motivo l’ufficio deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nei casi in cui non ha confermato gli accertamenti, la CTR ha dato rilievo alle dichiarazioni degli acquirenti che non hanno confermato il versamento di importi ulteriori, senza motivare perchè tali dichiarazioni appaiano attendibili, essendo evidente che l’acquirente stesso ha un proprio interesse ad affermare di non avere avuto ulteriore disponibilità di somme in contanti.

Con il terzo motivo l’ufficio deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La motivazione con la quale la CTR non ha confermato l’accertamento per alcune vendite, affermando che non vi era concordanza di indizi sulla sola base delle dichiarazioni degli acquirenti che hanno smentito di avere pagato somme superiori, è insufficiente a fronte del fatto che si era in presenza di mutui fondiari, in cui il valore dell’immobile è equivalente alla somma data in prestito.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, e sono fondati.

Va premesso che gli stessi sono valutabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione anteriore alla riforma del 2012, essendo la sentenza stata depositata nel 2011.

La sostanza della motivazione della CTR evidenzia che lo scostamento dai valori OMI oggi è una mera presunzione semplice. Quindi, laddove confermato da altri elementi, come l’ammissione dei compratori di avere versato somme aggiuntive in nero, esso può fondare l’accertamento.

Dove tali elementi di conferma manchino, perchè i compratori non hanno ammesso di avere versato somme ulteriori, il solo scostamento dai valori OMI non può fondare l’accertamento.

L’ufficio replica che se la CTR ritiene determinante la dichiarazione dell’acquirente che nega ulteriori versamenti, dovrebbe motivare sulla ragione per cui la ritiene attendibile; inoltre dovrebbe motivare sul fatto che in un mutuo fondiario il valore dell’immobile è equivalente alla somma data in prestito.

Già sotto il primo profilo il motivo è fondato, perchè affermare che “le risultanze OMI e l’importo dei mutui sono smentiti dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti che negano l’esistenza di pagamenti superiori a quelli risultanti dai singoli contratti”, e concludere che questo farebbe venire meno la concordanza degli indizi, non appare una motivazione sufficiente.

Se la CTR intendeva attribuire valore decisivo alle dichiarazioni degli acquirenti, avrebbe dovuto motivare sulla loro attendibilità e specificare su che basi essa si fondava, essendo evidente che, nel caso di dichiarazioni negative, lo stesso acquirente può avere un interesse concorrente con quello del venditore a negare l’esistenza di pagamenti in nero, rivelatori di disponibilità di maggior reddito anche in capo a sè.

Considerazioni analoghe possono compiersi per il valore dei mutui, ed il fatto che si trattasse di mutui fondiari, su cui la sentenza impugnata non si sofferma particolarmente.

Questa Corte ha affermato al riguardo (sez. L, n. 6288 del 2011) che

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Il secondo e terzo motivo devono, pertanto, essere accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo.

Accoglie il secondo e terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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