Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26076 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.16/12/2016), n. 26076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 6928-2016 proposto da:
EUROCOOP SERVICE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GUIDO BANTI 34, presso lo studio dell’avvocato LUCA BERNARDINI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO RATTI giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Direttore Centrale Prestazioni, che agisce in proprio ed in qualità
di mandatario della S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLO MONTANARI giusta procura per atto Notaio C.P. di
Roma del 21/07/2015, rep. n. 80974 in atti;
– controricorrente –
nonchè contro
UNIGRA’ S.R.L.;
– intimata –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FRESA MARIO
che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione
in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Ravenna in funzione
di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto,
con le conseguenze di legge;
avverso la sentenza n. 46/2016 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata
il 23/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAROTTA CATERINA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO difensore (delega SGROI) difensore
del resistente che si riporta agli scritti.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – Con sentenza n. 46/2016, depositata in data 23 febbraio 2016, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, declinava la propria competenza funzionale in favore del Tribunale di Rimini nel giudizio promosso dalla Eurocoop Service Coop a r.l. nei confronti dell’I.N.P.S. avente ad oggetto l’accertamento negativo dell’obbligo contributivo. Riteneva il Tribunale che, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 3, la competenza dovesse essere individuata con riguardo al “luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente” e che, nella specie, avendo l’Eurocoop Service Coop a r.l. sede legale a Rimini e risultando aperta presso l’I.N.P.S. di Rimini la posizione contributiva, con conseguente obbligo della società di adempimento in tale luogo, la competenza era del Tribunale di Rimini.
Avverso tale provvedimento la Eurocoop Service Coop. a r.l. propone ricorso per regolamento di competenza.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S..
La Unigrà s.r.l. è rimasta intimata.
11 Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
2 – Ritiene il Collegio di non condividere le conclusioni del Procuratore Generale.
Nella fattispecie in esame la domanda di accertamento negativo proposta dalla società riguardava due verbali di accertamento negativo della Direzione provinciale del lavoro di Ravenna (n. 09/15/GT000554133/DDL del 30/9/2015 e n. 00050941/DDL del 21/7/2015) redatti a seguito di accessi ispettivi alle due sedi operative della Eurocoop Service site in (OMISSIS), presso le quali era svolta l’attività lavorativa in esecuzione di contratti di appalto stipulati con la Unigrà s.r.l. e Imola Legno S.p.A..
E’ invero, indubbio che, a norma dell’art. 444 c.p.c., comma 3, la competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto contributivo previdenziale va identificato in base al luogo in cui è situato l’ufficio dell’ente, dotato di rappresentanza esterna, che gestisce il rapporto in questione, cioè l’ufficio legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza, in considerazione della sede dell’impresa o di una sua dipendenza – cfr. Cass. n. 1245/1998; Cass. n. 3303/2002; Cass. n. 8171/2006.
Deve, però, considerarsi che la società ricorrente, caratterizzata da un assetto territoriale articolato, con la presenza di plurime unità locali, aveva chiesto ed ottenuto (sin da epoca precedente gli accessi ispettivi) l’accentramento degli adempimenti contributivi presso la sede operativa identificabile come quella di maggior interesse e così presso la sede di (OMISSIS), provincia di (OMISSIS), e ciò con riferimento alle dipendenze di tutto il territorio nazionale e quindi anche a quelle in provincia di Ravenna, oggetto degli accessi ispettivi (si veda la documentazione relativa all’autorizzazione all’accentramento contributivo richiamata dall’I.N.P.S. e depositata in atti). Inoltre la società aveva un’unica matricola aziendale identificativa (n. (OMISSIS)) assegnata dalla Sede provinciale I.N.P.S. di Rimini.
Ed allora va fatta applicazione del principio, già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 11331/2014, 1281/2011, 8171/2006 cit, n. 3303/2002 cit., n. 3366/2001, n. 7108/2000; n. 6843/1996), secondo cui, in caso di tale accentramento, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente dove è attuato, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, l’accentramento delle relative posizioni previdenziali. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 477 del 19 dicembre 1991, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 444 c.p.c., comma 3, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., ha recepito l’interpretazione data alla disposizione di legge dalla giurisprudenza di legittimità e ha osservato che per “ufficio dell’ente (in relazione al quale si individua i l giudice territorialmente competente ai sensi della citata norma codicistica) deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l’eccedenza”; e ha aggiunto, in linea con la sopra indicata elaborazione giurisprudenziale, che la sua individuazione deve essere in concreto correlata con la sede o con la dipendenza dell’impresa titolare dei rapporti assicurativi – luogo codesto, nel quale, come si è detto, normalmente si svolgono i rapporti in questione – essendo ininfluenti eventuali provvedimenti attributivi di tali rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell’impresa, giacchè il criterio di determinazione della competenza territoriale, raccordandosi con la sede dell’impresa o di una sua dipendenza, è ispirato all’interesse generale di avvicinare tendenzialmente il processo “al luogo dov’è la documentazione rilevante” (conformemente alla stessa ratio dell’art. 444 c.p.c., comma 3, che è quella di favorire la difesa in giudizio dell’Ente previdenziale). Anche per la Corte costituzionale, per conseguenza, nell’interpretazione dell’art. 444 c.p.c., comma 3, all’ufficio dell’ente deve darsi rilevanza solo in quanto lo stesso abbia rappresentanza esterna, mentre il collegamento deve essere effettuato con il luogo in cui, previa la necessaria determinazione, vengono versati i contributi e vengono gestiti tutti gli altri rapporti relativi alla materia previdenziale o assistenziale e che corrisponde con quello in cui ha sede l’impresa datrice di lavoro o una sua dipendenza.
Ne consegue che il ricorso proposto dalla Eurocoop Service Coop a r.l. è infondato e come tale va respinto dovendosi confermare che la competenza a decidere la presente controversa spetta al Tribunale di Rimini.
3 – La regolamentazione delle spese nei confronti dell’Istituto controricorrente segue la soccombenza.
4 – Il ricorso è stato notificato in epoca successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da rigettarsi, deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Rimini; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’Istituto controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016