Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26076 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 15/10/2019), n.26076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. Dell’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9071-2018 proposto da:

C.F., N.V., N.M., N.A.,

NI.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA

51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentati

e difesi dall’avvocato VIERI ROMAGNOLI;

– ricorrenti –

contro

CAF SPA quale mandataria di GEMINI SPV SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MILILLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LAPO GUADALUPI, ROBERTO

CALABRESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2007/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 15/9/2017, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato improponibile per tardività l’appello proposto da N.V., C.F., N.A., N.M. e Ni.Ma., avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dalla Chianti Banca soc. coop a r.l. (di seguito, Gemini SPV s.r.l., quale cessionaria del rapporto controverso) nei confronti degli odierni ricorrenti, per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti con i quali N.V. (debitore a titolo fideiussorio nei confronti della Chianti Banca soc. coop a r.l.) aveva disposto di taluni diritti immobiliari propri in favore degli altri convenuti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli appellanti avessero notificato l’atto di impugnazione alla controparte oltre il termine di legge previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c., con la conseguente improponibilità dell’appello proposto;

che, avverso la sentenza d’appello, C.F., N.A., N.M., Ni.Ma. e N.V., propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la CAF s.p.a., quale mandataria della Gemini SPV s.r.l., resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello per violazione della L. n. 53 del 1994, art. 170 c.p.c. e art. 3-bis, comma 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di considerare che la sentenza di primo grado era stata notificata agli odierni ricorrenti al solo indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Monica Santini, e non anche, necessariamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata degli altri due difensori costituiti per le stesse parti, con la conseguenza che, nulla la notificazione della sentenza di primo grado, l’atto di appello notificato alle controparti dal difensore degli odierni ricorrenti avrebbe dovuto ritenersi pienamente tempestivo, da ciò derivando la necessità del relativo esame nel merito;

che il ricorso è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 175 c.p.c. (sul punto non abrogato o modificato, neppure dopo l’entrata in vigore della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, richiamata dagli odierni ricorrenti), dopo la costituzione in giudizio, tutte “le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”;

che, nel caso di specie, l’avv. Monica Santini risulta costituita, nel giudizio di primo grado, per tutte le parti odierne ricorrenti, sia pure con mandato disgiunto, unitamente ad altri co-difensori;

che, in forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in caso di mandato ad litem conferito a più difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria) non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014, Rv. 631184);

che, pertanto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Monica Santini, deve ritenersi pienamente valida ed efficace, nonchè idonea a determinare (a partire dal suo compimento in data 14 marzo 2016) la decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. altresì Sez. L, Sentenza n. 2774 del 04/02/2011, Rv. 615984 01; Sez. 3, Sentenza n. 1311 del 09/04/1975, Rv. 374828 – 01);

che, avendo gli odierni ricorrenti notificato l’atto di appello soltanto in data 25/7/2017, correttamente la corte territoriale ne ha rilevato la tardività e la conseguente inammissibilità;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza della censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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