Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26075 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 17/11/2020), n.26075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21191-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PLANET ITALIA DI L.A. SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato CONTE

GIOVANNI BATTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DONATELLI SAMUELE;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1672/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

02/10/2019 Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui determinava il reddito di impresa di Euro 25744,11 nei confronti della società Planet Italia di L.A. sas, imputando anche ai soci il maggior reddito accertato in relazione alle quote possedute ex art. 5 TUIR, oltre alla applicazione di sanzioni.

Il ricorso proposto dalla società Planet Italia di L.A. sas era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto in quanto la società non aveva potuto svolgere attività di impresa nell’anno in contestazione essendo stata raggiunta da un provvedimento amministrativo di chiusura della attività.

La predetta sentenza, a seguito di appello da parte della Agenzia Delle Entrate era confermata dalla Commissione Regionale Della Puglia.

Propone ricorso in Cassazione L’Agenzia Delle Entrate che si affidava ad una serie di motivi così sintetizzabili:

i) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5 nel testo vigente ratione temporis (art. 360 c.p.c., n. 3);

2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 nonchè dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo della carenza di motivazione,nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4).

Si costituiva con controricorso la società Planet Italia sas di L.A. chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la nullità dell’intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.

Al riguardo deve ricordarsi che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16). Nel caso poichè il ricorso risulta proposto solo dalla società come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall’esame della sentenza di merito, occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., scz. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12Cass. n. 17549 del 02/09/2016)). Poichè nel caso in esame non è in discussione l’unitarietà dell’accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”. (così nella già citata sentenza n. 17549/2016). Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Taranto) ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

E’ ovviamente precluso l’esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio.

P.Q.M

La Corte rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rimette alla commissione tributaria provinciale di Taranto

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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