Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26074 del 20/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26074 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 17575/2012 proposto da:
PARTENZA ROSSANO (C.F.: PRT RSN 64D19 G482W), rappresentato e difeso, in virtù
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Stefano Purificati ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandra Tullio, in Roma, via Filippo Corridoni, n.
19;
– ricorrente —
contro
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F.: 80425650589), in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i
suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
per la cassazione della sentenza n. 370 del 2011 del Tribunale civile di L’Aquila,
depositata il 10 giugno 2011 (e non notificata).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
Data pubblicazione: 20/11/2013
letta la memoria depositata — ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c. —
nell’interesse del ricorrente;
sentito l’Avv. Stefano Purificati per il ricorrente;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Il sig. Partenza
Rossano proponeva opposizione al verbale di contestazione amministrativa, redatto ai
sensi dell'art. 80, comma 14, C. d. s. in data 15 settembre 2005, per aver rilevato che
l'autocarro tg. Pe 313326 con targa di prova X0P25976 alla cui guida c'era lo stesso
opponente, non aveva effettuato la revisione.
Il Ministero convenuto non si costituiva.
A seguito del rigetto del ricorso da parte del Giudice di pace, con atto depositato il 15
novembre 2006 il sig. Partenza proponeva appello al Tribunale civile di Pescara; il
Tribunale, con sentenza 18/2007 dichiarava la propria incompetenza a conoscere del
gravame ritenendo territorialmente competente il Giudice del luogo dove aveva sede
l'Ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato.
Riproponeva, quindi, appello il sig. Partenza dinanzi al Tribunale dell'Aquila.
Il Tribunale, con sentenza n. 370/2011, depositata il 10 giugno 2011 e non notificata,
rigettava il gravame, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza, il sig. Partenza proponeva ricorso per cassazione, notificato il 10
luglio 2012 e depositato il 26 luglio 2012, deducendo un unico motivo.
L'intimato Ministero non si costituiva con controricorso nei termini ma depositava un mero
atto costitutivo in funzione dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.
Ritiene il relatore che, nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni per il rigetto
del ricorso, stante la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, avuto riguardo all'art.
2 Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 15 marzo 2013, la 375 n. 5 c.p.c., con conseguente definizione del procedimento nelle forme di cui all'art.
380 bis c.p.c..
Con l'unico motivo formulato, il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione
degli artt. 80-98 C.d.s., in relazione al D.P.R. n. 474/2001, con riferimento all'art. 360 n. 3
c.p.c.. Infatti, come evidenziato dalla sentenza d'appello, effettivamente dalla carta di circolazione
emergeva che il mezzo non era stato sottoposto a revisione per l'anno 2002, rilevandosi,
correttamente, al riguardo come nessuna norma consente di circolare con un autoveicolo
non revisionato e potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada, seppure
provvisto temporaneamente della targa "prova".
La "ratio decidendi" del Giudice di seconda cure appare logica ed incontestabile oltre che
fondata su un adeguato ed univoco accertamento di fatto (come tale insindacabile nella
presente sede di legittimità); inoltre, essa risulta rispettosa del disposto dell'art. 80, comma
14, c.d.s., secondo cui "chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per
più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso
in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione". Non acquisisce rilevanza il fatto che l'autovettura fosse comunque provvista di targa
prova, poiché ai fini della configurazione della predetta violazione (e dell'applicazione della
correlata sanzione amministrativa), è sufficiente che l'autoveicolo sia sprovvisto di
revisione, considerato che - come osservato dalla Corte aquilana - nessuna norma del
c.d.s. 1992 autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato.
In conclusione, il Tribunale aquilano non è incorso nella dedotta violazione di legge.
3 Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, destituita di pregio. In definitiva, si riconferma che, nel caso di specie, sembrano sussistere i presupposti per il
rigetto del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'unico motivo con esso formulato,
avuto riguardo all'ipotesi contenuta nell'art. 375 n. 5 c.p.c., donde la sua definibilità nelle
forme camerali di cui all'art. 380 bis c.p.c.>>.
Rilevato che, ad avviso al Collegio, non sussistono le condizioni di
ipotesi enucleata nel n. 5) , consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio,
alla stregua della problematicità dei profili giuridici evidenziati nella memoria difensiva del
ricorrente e della novità oltre che della peculiarità della fattispecie oggetto del ricorso;
considerato che, pertanto, occorre rimettere la trattazione del ricorso alla
pubblica udienza presso la Il Sezione civile;
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la II Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.
evidenza decisoria che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. (con riferimento specifico alla richiamata