Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26074 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24955-2015 proposto da:

S.M.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE ACACIE, presso il CENTRO CAID, presso l’avvocato GIANCARLO

DI GENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE AMATO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Direttore Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAROTTA CATERINA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO difensore del controricorrente che

si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

” S.M.S., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola “La Fragola Società Agricola a r.l.” nell’anno 2005 per 41 gg., conveniva l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedeva la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per tale anno e per il relativo numero di giornate. Il Tribunale accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponeva impugnazione l’I.N.P.S.. La Corte di appello di Salerno respingeva il gravarne e condannava l’appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese processuali che liquidava in giuro 935,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%.

Propone ricorso per cassazione S.M.S. affidato ad un motivo.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014 e dei parametri di cui alle tabelle allegate al detto decreto. Rileva un vizio nella sentenza laddove, senza il minimo supporto argomentativo e senza alcuna specificazione della normativa di riferimento, è stato indicato l’importo di Euro 942,35 per compensi professionali. Evidenzia che, essendo il valore della controversia, nella specie, da ritenersi “indeterminabile” (essendo stato richiesto il riconoscimento della sussistenza e validità di un contestato rapporto di lavoro agricolo subordinato) e dovendo prendersi quale riferimento lo scaglione da 26.000,01 ad Euro 52.000,00, in base alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 (ratione temporis applicabile), avuto anche riguardo ai valori medi di liquidazione, la determinazione dei compensi nella misura stabilita dalla Corte di appello era stata effettuata in violazione degli indicati parametri.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che nella specie si discute del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non del diritto ad una prestazione. In tale ipotesi, come si desume da Cass. 26 febbraio 2014, n. 4590, il valore della causa è indeterminabile (si vedano anche Cass. 12 gennaio 2016, n. 253; Cass. 18 maggio 2016, n. 10135). Lo stesso, infatti, non è suscettibile di concreta quantificazione sulla base di elementi precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio (cfr. Cass. 24 marzo 2004, n. 5901; Cass. 12 luglio 2005, n. 14586).

Ed allora va tenuto conto del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, ratione temporis applicabile (si veda l’art. 28 del medesimo D.M.: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) che, al comma 6, prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano “di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”.

Nel caso in esame, i dati indicati dalla ricorrente e il contenuto degli atti di cui al fascicolo di appello ritualmente riportato in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, letti in rapporto al valore della causa, ai parametri forensi relativi ai giudizi innanzi alla Corte di appello ed anche allo scaglione di primo livello rispetto a quelli “di regola” ipoteticamente considerabili “tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”, nell’ambito dei limiti di cui al citato art. 5, comma 6 (e cioè allo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) – non evincendosi, del resto, dalla sentenza elementi per derogare rispetto a tale criterio (il quale, benchè non vincolante, come si evince “di regola”, è certamente orientativo), depongono per l’effettiva erroneità della quantificazione operata. Pur non risultando essere stata espletata in grado di appello attività istruttoria, sicchè la voce corrispondente è stata erroneamente computata ai fini della dimostrazione della violazione dei parametri applicabili, deve ritenersi che per le voci residue dal ricorrente (1. fase di studio della controversia; 2. fase introduttiva del giudizio; 4. fase decisionale) siano stati violati i criteri di liquidazione di cui all’indicato D.M. ed in particolare le tabelle, differenziate per tipologia di attività, contenenti valori/costi delle singole fasi nelle quali la attività si articola. E’ pur vero che, a mente dell’art. 4 del medesimo D.M., “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Tuttavia non si evince dalla sentenza impugnata che di tale riduzione sia stata fatta applicazione nè vi è motivazione alcuna a sostegno della stessa.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altro giudice; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia, dovendosi solo precisare – con riguardo al punto 1) della memoria della ricorrente che il riferimento allo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 è stato operato quale regola ipoteticamente utilizzabile per verificare (ed escludere) la congruità della liquidazione, e dunque quale mero criterio orientativo e – con riguardo al punto 2) della memoria – che l’attività istruttoria rilevante ai fini della liquidazione del compenso è solo quella di cui al D.M. n. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), quando effettivamente svolta.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli che procederà ad una nuova valutazione e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA