Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26074 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Marra Alfonso

Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

1030/09 VG depositato il 9 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.N. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello lamentando l’integrale compensazione delle spese in esito al giudizio ex lege n. 89 del 2001. L’intimata Amministrazione non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i plurimi motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, si lamenta l’avvenuta compensazione delle spese in esito ad un giudizio nel quale la domanda del ricorrente è stata accolta.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Non è fondato laddove lamenta il difetto di motivazione in quanto il giudice ha giustificato la compensazione con “l’esito complessivo della lite” con evidente riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda, avendo ricordato nella premesse che la richiesta era del riconoscimento della somma di Euro 14.750 mentre l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di Euro 6.166 e quindi a meno della metà.

E’ invece fondato laddove censura la compensazione integrale dal momento che la domanda è stata sia pure in parte accolta e tale parziale accoglimento deve trovare un riscontro nella regolazione delle spese.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassata pertanto il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannata l’Amministrazione alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, compensato il residuo in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda.

Le considerazioni che precedono giustificano la compensazione nella misura di un terzo delle spese di questa fase che per il residuo debbono far carico all’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito, che per l’intero si liquidano in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari e Euro 600 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; condanna altresì l’Amministrazione alla rifusione dei due terzi delle spese di questa fase, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambe le fasi distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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