Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26073 del 20/11/2013

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26073 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

P0 ssesso

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMPAGNIA DEI CENCI, in persona del legale rappresentante
pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avvocato Donato Daniele, presso
lo studio del quale in Roma, via Costantino Morin, n. 45, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
A.A.
– intimata

avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, depositata in
data 10 agosto 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.

Data pubblicazione: 20/11/2013

Ritenuto

che Domenico Albergo, legale rappresentante

della associazione senza fini di lucro Compagnia dei Cenci,
adiva il Tribunale Civile di Tivoli per chiedere la
reintegra nel possesso dell’appartamento sito in via Monte

abitazione, occupato illegittimamente dalla sig.ra A.A.;
che

il

ricorrente

assumeva

che

quest’ultima,

utilizzando le chiavi che le erano state consegnate al fine

di consentirle di svolgere l’attività di pulitrice, si era
introdotta nella casa suddetta, aveva cambiato alcune
serrature e aveva suddiviso l’abitazione creando una
porzione dell’immobile riservato a sé;
che il Tribunale Civile di Tivoli, in composizione
monocratica, con ordinanza del 2 maggio 2012 respingeva il
ricorso per la reintegra nel possesso relativo
all’appartamento e condannava il ricorrente alla refusione
delle spese del grado;
che avverso tale ordinanza la Compagnia Cenci, in
persona del legale rappresentante

pro tempore

Domenico

Albergo, proponeva reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc.
civ.;
che il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale,
•••

con ordinanza del 8.8.2012, dichiarava improcedibile il
reclamo, atteso che lo stesso non era stato notificato a

Vettore n.4\a, Guidonia che utilizzava come propria casa di

controparte, né era stata fornita prova che ad impedire
tale notifica fossero state cause di forza maggiore, e
dichiarava irripetibili le spese del procedimento;
che avverso tale ordinanza la Compagnia dei Cenci ha

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[(-)] A sostegno del ricorso parte ricorrente premette
alcune riflessioni in ordine all’ammissibilità del ricorso
avverso i provvedimenti decisori che definiscono i reclami
ex art.

669 terdecies cod. proc. civ., per poi concludere

con la deduzione dell’omessa previsione della perentorietà
del termine per la notifica del reclamo e con
l’affermazione della conseguente illegittimità della
declaratoria d’improcedibilità del reclamo nel caso di
specie.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso
un’ordinanza adottata dal Tribunale in composizione

3

proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;

collegiale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies cod.
proc. civ.
Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, si è ritenuto
che

“il ricorso straordinario per cassazione, al sensi

provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza
o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano
carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con
efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura
sostanziale. Non è pertanto ricorrlbile il provvedimento
(nella specie, di “non luogo a provvedere”) emesso in sede
di reclamo avverso il diniego di provvedimento d’urgenza,
al sensi dell’art.

669 terdecies cod. proc. civ., 11 quale

ha gli stessi caratteri di provvisorietà e di non
decisorietà

tipici

dell’ordinanza oggetto del reclamo,

essendo destinato a perdere efficacia per effetto della
sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni
di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la
forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità
di giudicato” (Cass. n. 14140 del 2011).
In senso conforme, si è affermato che

“l’ordinanza del

tribunale che, in sede di reclamo ed in riforma del diniego
da parte del giudice delegato del medesimo tribunale, abbia
emesso un provvedimento cautelare, al sensi dell’art. 669terdecies cod. proc. civ., non è ricorriblle per

dell’art. 111, settimo coma, Cost. è proponibile avverso

cassazione, pur incidendo su posizioni di

diritto

soggettivo e pur quando 11 lamentato vizio abbia natura
processuale (per avere essa disatteso l’eccezione
d’inammissibilità del reclamo), difettando 11 requisito

la conclusione muta, allorché il

ricorrente lamenti l’abnormità della decisione ed

i

suoi

effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto 11 primo
profilo, l’impugnabilità di un provvedimento è in funzione
del regime giuridico suo proprio e non della
qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità
processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo
profilo, la gravità degli
elemento idoneo

effetti

a riflettersi

non è, di per sé,
sulle caratteristiche

giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua
provvisorietà e strumentalità, le quali rendono
inammissibile 11 ricorso per cassazione”

(Cass. n. 23504

del 2010).
Il medesimo principio è stato poi ritenuto applicabile
anche on riferimento ai provvedimenti abnormi (Cass., S.U.,
n. 1245 del 2004).
Nel caso di specie, il ricorrente imputa al Tribunale di
Tivoli un vizio processuale, e cioè di avere ritenuto
perentorio il termine accordato alla parte reclamante per
la notificazione del reclamo e del decreto di fissazione

5

della definítivítà.

dell’udienza; si versa, quindi, in ipotesi simile a quelle
cui si riferiscono i precedenti citati.
Quanto ai profili preliminari esposti dalla ricorrente è
appena il caso di rilevare che la prospettata questione di

infondata, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.,
considerata l’assoluta ininfluenza delle determinazioni
assunte dal giudice in sede cautelare nel successivo
giudizio di merito, nel quale rimangono impregiudicati
tutti i mezzi e le ragioni di difesa delle parti (Cass. n.
6536 del 2002).
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere trattato
in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, n. 1, cod.
proc. civ., per essere ivi dichiarato inammissibile»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;
che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non avendo l’intimata svolto attività difensiva,
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

il 23 ottobre 2013.

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