Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26073 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.R., con domicilio eletto in Roma, via degli Ammiragli n.

114, presso l’Avv. Enrico Bonizzoni, rappresentato e difeso dall’Avv.

Chiusolo Massimo Roberto, come da procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 499/09

RGVG depositato il 29 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udito l’Avv. Giovanni Caso per delega dell’Avv. Chiusolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha accolto il ricorso di con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Puglia dal 1.2.2000 e conclusosi il 17.4.2009.

Resiste l’intimato con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per avere omesso il giudice di merito di considerare che in pendenza del giudizio presupposto era entrato in vigore il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 è infondato in quanto è principio già affermato quello secondo cui “In tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processi ex L. n. 89 del 2001, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda di equo indennizzo non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio “tempus regit actum” – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa” (Sez. 1, Ordinanza n. 115 del 04/01/2011).

Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 per avere la Corte d’appello liquidato in misura eccessiva l’indennità per l’irragionevole durata del giudizio presupposto pur a fronte della modestia della posta in gioco e del negligente atteggiamento processuale dell’interessato.

Il motivo, prima ancora che infondato (a liquidazione è stata effettuata in misura inferiore al parametro minimo di riferimento), è inammissibile in quanto, una volta che non venga denunciato il mancato rispetto dei parametri fissati dalla giurisprudenza europea e quindi una violazione di legge, ogni doglianza in ordine alla misura dell’indennità non può che attenere al merito e quindi, in questa sede, alla carenza di motivazione.

Il ricorso deve dunque essere respinto con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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