Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26072 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26072 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

lavoro autonomo

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONE Corrado (LNE CRD 31L13 H340A), LEONE Adriano (LNE DRN
61C17 L340E) e LEONE Livio (LNE LVI 64E14 H340I),
rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al
ricorso, dagli Avvocati Filippo Vallosio e Rinaldo Geremia,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 47;

– ricorrenti contro
CASASSA Giovanni (CSS GNN 37E10 H3400), rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al

controricorso,

dall’Avvocato Roberto Cenni, elettivamente domiciliati in
Roma, Piazza delle Cinque Giornate n. 2, presso lo studio
dell’Avvocato Maria Cristina Giustacchini;

– controricorrente –

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Data pubblicazione: 20/11/2013

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1653
del 2010, depositata il 10 novembre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore

sentito l’Avvocato Rinaldo Geremia.
Ritenuto

che l’arch. Casassa Giovanni, adito il

Tribunale di Ivrea, otteneva un decreto ingiuntivo con cui
si intimava ai Sig.ri Corrado, Adriano e Livio Leone il
pagamento di una somma di L. 46.439.926, oltre interessi e
spese, a titolo di compensi per attività professionale
svolta su incarico degli stessi;
che avverso tale decreto i Leone,

assumendo

l’inesistenza del credito del Casassa, proponevano
opposizione che veniva accolta dal medesimo Tribunale con
conseguente revoca del decreto emesso;
che la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del
gravame proposto dall’arch. Casassa, cui resistevano i
Leone, con sentenza n. 1653 del 2010 confermava il decreto
ingiuntivo, ritenendo esistente l’incarico professionale in
capo all’appellante;
che l’adita Corte d’appello di Torino, dopo aver
richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui il
rapporto di prestazione d’opera professionale la cui
esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del

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Dott. Stefano Petitti;

diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del
relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare
inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua
attività e della sua opera da parte del cliente convenuto

risultanze probatorie delle parti, ritenuva attendibili le
prove addotte dall’arch. Casassa ed ha basato su queste la
decisione;
che, in particolare, la Corte d’appello riteneva
particolarmente significativa a tal fine la deposizione del
teste Gioanino, corroborata da risultanze documentali e da
altre deposizioni e ritenuta attendibile, nonostante il
rapporto di parentela con il Casassa, mentre riteneva
inidonee ad orientare la decisione in senso opposto le
risultanze probatorie presentate degli opponenti in quanto,
nonostante l’attendibilità del teste geom. Canale, il quale
aveva riferito che la committenza dell’attività progettuale
non proveniva dai Sigg. Leone ma da un terzo, mancava la
prova della stipulazione del contratto del quale lo stesso
teste era stato asseritamene incaricato di redigere la
bozza;
che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso
Corrado, Adriano e Livio Leone sulla base di un unico
motivo;

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per il pagamento di detto compenso, e dopo aver vagliato le

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta
insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto
controverso e decisivo per il giudizio,

ex art. 360 n. 5

cod. proc. civ. ed in via consequenziale ex art. 360 n. 3

civ.;
che i ricorrenti ritengono in particolare che la Corte
di merito non abbia accertato in maniera univoca ciò che
resta un fatto controverso e decisivo, e cioè l’esistenza
dell’incarico professionale in capo all’Arch. Casassa da
parte dei Leone, rilevando in proposito che la Corte di
merito ha basato l’esistenza dell’incarico su testimonianze
e risultanze documentali motivando in maniera sbrigativa,
non vagliando adeguatamente le deposizioni dei testi, anche
in relazione all’attendibilità degli stessi, tenuto conto
dei rapporti intercorrenti con il resistente, e non tenendo
invece conto di dati di grande importanza, quali la
prolungata inerzia per il recupero del credito da parte
dell’Arch. Casassa, l’assenza di messa in mora e di
fattura, lo stato di insolvenza della Edil 90, unica
interlocutrice contrattuale dei Leone;
che la mancata ponderazione da parte dei giudici di
merito delle circostanze sino ad ora esposte avrebbe,
secondo i ricorrenti, comportato la violazione dell’ art.
2697 cod. civ., non essendo stata raggiunta la prova del

cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 e 2729 cod.

fatto costitutivo della pretesa, gravante su chi la
vantava, e dell’art. 2729 cod. civ., non sussistendo indici
presuntivi gravi, precisi e concordanti a favore
dell’esistenza dell’incarico;

che essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[ (-)]

Il ricorso è inammissibile, risolvendosi le

censure di parte ricorrente in una mera critica di fatto,
preclusa in sede di legittimità.
A sostegno di tale conclusione, si osserva quanto segue.
Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si configura solo
quando nel ragionamento del giudice di merito sia
riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti
decisivi della controversia, prospettati dalle parti o
rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le
argomentazioni

adottate

tale

da

non

consentire

l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a

che il Casassa ha resistito con controricorso;

base della decisione; tali vizi non possono consistere
nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove
dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla
parte, spettando solo al giudice di merito individuare le

controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere
tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno
o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione
non è conferito il potere di riesaminare e valutare
autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di
controllare, sotto il profilo logico e formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti
dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei
fatti. (Cass. n. 15489 del 2007; Cass. n. 7923 del 2007).
Lo stesso principio vale con riferimento alla valutazione
degli elementi presuntivi in quanto attiene pur sempre al
potere del giudice di merito la valutazione circa
l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni,
l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del
relativo processo logico e la valutazione della rispondenza
ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove
adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità,
dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di
motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento

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fonti del proprio convincimento, valutare le prove,

presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un
convincimento diverso da quello espresso dal giudice di
merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando

elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso
esame di un punto decisivo (Cass. n. 10847 del 2007).
Alla luce dei principi or ora richiamati, le censure di
parte ricorrente si rivelano insufficienti a scalfire la
decisione impugnata. Ed invero, nessun insanabile contrasto
tra le argomentazioni adottate dalla corte distrettuale è
ravvisabile, essendo il ragionamento seguito dai giudici di
merito chiaramente motivato e lineare, avendo questi, da un
lato, ritenuta non raggiunta la prova dell’esistenza
dell’incarico tra i Leone e la Edil 90 e, dall’altro,
compatibilmente con tale assunto, (ritenuto) provata
l’esistenza dell’incarico al Casassa da parte dei Leone
sulla base di molteplici prove. La correttezza giuridica
della sentenza non può dunque essere messa in discussione.
Quanto al profilo della censure attinente alla mancata
considerazione da parte dei giudici di merito di elementi
ritenuti invece fondamentali da parte ricorrente, quali ad
esempio la mancata messa in mora o l’assenza di
fatturazione, deve osservarsi che non può imputarsi al
giudice di merito d’aver omesso l’esplicita confutazione

peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un

delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina
degli elementi di giudizio ritenuti non significativi,
giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre
soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il

coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le
emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé
sole idonee e sufficienti a giustificarlo, come, con
riferimento al caso di specie, si è già avuto modo di
osservare (Cass. n. 12052 del 2007).
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte e qualora
il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si
ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375 n. 1 cod. proc. civ. ed
essere dichiarato inammissibile»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, non
ritenendo le argomentazioni svolta dai ricorrenti nella
memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale,
idonee ad indurre a differenti conclusioni;
che invero anche le dette argomentazioni si risolvono
nella richiesta di riconsiderazione della attendibilità di
una testimonianza posta dalla Corte d’appello a fondamento
della propria decisione, sostenendosi dai ricorrenti che la
stessa sarebbe invece inattendibile;

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raggiunto convincimento risulti da un esame logico e

che, all’evidenza, si tratta di valutazione preclusa in
sede di legittimità;
che del resto, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento anche ad altre risultanze istruttorie, le

teste Gioanino non investono un fatto decisivo della
controversia;
che quindi il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro e
in applicazione del principio della soccombenza, al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in
solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi,
oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 23 ottobre 2013.

censure concernenti la valutazione della deposizione del

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