Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26071 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21252-2015 proposto da:

L.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALI in persona del

Direttore Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO

TRIOLO, VINCENZO STUMPO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 775/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

17/6/2015, depositata il 2/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso, condivisa dal collegio.

2 – L.C., con ricorso depositato in data 28/8/2012, conveniva l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedeva che fossero annullati i provvedimenti dell’I.N.P.S. del 27/4/2012, 5/6/2012 e 9/7/2012 con i quali, in difetto del presupposto costituito dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (nella specie alle dipendenze della società agricola Miracolo s.r.l.”), era stata chiesta la ripetizione dell’indebito di complessivi Euro 7.881,78 corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2002-2003-2004. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere (per essere stata già accertata in separato giudizio, con sentenza del medesimo Tribunale, l’infondatezza delle ragioni del disconoscimento del rapporto e, dunque, il venir meno del titolo per la ripetizione) e compensava tra le parti le spese processuali. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la L.. La Corte di appello di Salerno respingeva l’appello sostenendo che la contestata statuizione di cessazione della materia del contendere non fosse errata e che le ragioni della compensazione fossero da rinvenirsi nella doverosità del comportamento dell’Istituto, pervenuto al disconoscimento del rapporto di lavoro ed al conseguente recupero delle prestazioni indebite, nell’ambito di interventi volti a contrastare il massiccio fenomeno delle frodi in danno dell’ente previdenziale, e nel comportamento delle parti, tale da giustificare la deroga al principio della soccombenza (nella specie virtuale, stante la declaratoria di cessazione della materia del contendere).

Propone ricorso per cassazione L.C. affidato ad un motivo.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Evidenzia che nella specie non vi erano le “gravi ed eccezionali ragioni” per la disposta compensazione e che le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale a giustificazione del decisum del Tribunale non corrispondevano alle evidenze di causa caratterizzate dal disconoscimento di un rapporto di lavoro agricolo da parte dell’I.N.P.S. in assenza di ogni prova ed intervenuto dopo che l’istituto aveva svolto tutto l’iter amministrativo per accertare sia la sussistenza del rapporto sia i requisiti soggettivi ed oggettivi per concedere il beneficio della disoccupazione agricola nel periodo successivo alla prestazione lavorativa. Rileva che non poteva costituire motivo di compensazione il richiamo al precedente giudizio intercorso tra le parti e conclusosi con l’illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro, deponendo il medesimo, al contrario, a sostegno dell’assoluta infondatezza della pretesa restitutoria dell’Istituto.

4 – Il motivo è infondato.

Il giudizio è stato instaurato con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Salerno il 19/3/2012 e, dunque, opera la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, che – per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore – intervenendo nuovamente sull’art. 92 c.p.c., comma 2, dopo la novella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), già applicabile ai procedimenti instaurati a far data dal 1 marzo 2006 (art. 2, comma 4 medesima legge, come mod. dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater conv. con mod. nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), ha previsto che “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti”.

Alla norma è stata apportata successivamente una nuova modifica di tenore ulteriormente restrittivo – dal D.L. 1 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, nel senso che la compensazione è limitata alle ipotesi di soccombenza reciproca “ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Il testo della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie, ossia la versione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, dalla art. 45, comma 11, consente, come detto, la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. La locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” è stata ricondotta – nell’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte – nell’alveo delle “norme elastiche”, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572).

Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto da questa Corte già affermato: “In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” – Cass. 19 ottobre 2015, n. 21083 -; “L’art. 92 c.p.c., comma 2, (come sostituito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, dall’art. 45, comma 11), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed alla esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all’art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell’art. 91 c.p.c.” – Cass. 1 giugno 2015, n. 11301 -.

Nel caso in esame la disposta compensazione sulle spese, in assenza di una soccombenza reciproca, poteva essere disposta soltanto per gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, tra queste, pur nell’ambito di una nozione ancora necessariamente elastica, non possono, intuitivamente, comprendersi la doverosità del comportamento dell’Istituto, pervenuto al disconoscimento del rapporto di lavoro ed al conseguente recupero delle prestazioni indebite nell’ambito di interventi volti a contrastare il massiccio fenomeno delle frodi in danno dell’ente previdenziale ed all’esito dei controlli (riguardanti plurime aziende facenti capo al medesimo amministratore e non interessanti direttamente i lavoratori) svolti nell’ambito di tale contrasto delle frodi previdenziali agricole. Trattasi, infatti, di argomentazioni che poggiano su elementi di giudizio estranei alla realtà processuale come determinatasi per effetto delle posizioni assunte dalle parti.

Non altrettanto può dirsi per l’ulteriore ampio passaggio argomentativo nel quale la Corte territoriale ha posto in rilievo, ai fini della delibazione di legittimità della compensazione disposta dal Tribunale, (anche) concreti aspetti riguardanti la causa (l’avere la parte ricorrente taciuto la pendenza del giudizio avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro così pregiudicando la riunione obbligatoriamente imposta dall’art. 151 disp. att. c.p.c. e determinando un potenziale pericolo di contrasto di giudicati nonchè di aggravio degli oneri processuali della controparte e l’avere l’I.N.P.S. “prontamente dismesso la propria resistenza nel merito, alla prima udienza di discussione”. Con riferimento a tali aspetti (neppure oggetto di adeguato rilievo da parte della ricorrente) la decisione impugnata risulta, allora, basata sulla specialità della situazione processuale e, dunque, resiste alle censure dell’impugnante.

5 – In conclusione, il ricorso va rigettato.

6 – Infine, nulla va disposto per le spese processuali, sussistendo le condizioni per l’esonero della soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, u.c. conv. in L. n. 326 del 2003.

7 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tuttavia, risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio (si veda il provvedimento del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno del 3/10/2015 in atti), la stessa non deve essere onerata delle conseguenze amministrative previste dal suddetto comma 1 quater (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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