Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26070 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26070 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PETTENUZZO Tiziano (PTT TZN 58M23 F241X) e BOLZANELLA Mara Emanuela (BLZ MMN 50E63 L736C), elettivamente domiciliati in
Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio
dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che li rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato Giovambattista Ferriolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro

pro

tempore;

Data pubblicazione: 20/11/2013

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 442 del
2012, depositato il 28 aprile 2012 e notificato il 28 settembre 2012.

za del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Roda;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Velardi , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 ottobre 2010 presso la Corte
d’appello di Perugia, Pettenuzzo Tiziano e Bolzanella Mara Emanuela hanno proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001,
domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa
riparazione introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma
con ricorso depositato nel mese di maggio 2006, concluso con
decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di novembre 2007 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato nel mese di dicembre 2008, con sentenza depositata nel
mese di aprile 2010.
L’adita Corte d’appello con decreto 28. 4. 2012 notificato
il 28. 9. 2012 ha dichiarato la domanda inammissibile ritenen-

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

do non esperibile il rimedio di cui alla legge n. 89 del 2001
in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione europea dei di-

zione dei procedimenti ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal
giudice del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto Pettenuzzo Tiziano e
Bolzanella Mara Emanuela hanno proposto tempestivo ricorso
sulla base di un unico motivo; l’intimata Amministrazione ha
depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di
discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al

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ritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella defini-

regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.
Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del

più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti
sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi

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presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi

dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela
all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,

una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, da quanto riferisce fedelmente il
ricorso emerge che l’istanza è stata depositata presso la Corte d’appello di Roma nel mese di maggio 2006; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato
nel mese di novembre 2007; che il giudizio di cassazione è
stato introdotto con ricorso notificato nel mese di dicembre

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sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di

2008 ed è terminato con sentenza depositata nel mese di aprile
2010. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa tre anni e undici mesi. Detratto
il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine

proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine
breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione,
la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
a ciascuno dei ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi
euro 750,00, oltre interessi legali dalla data della domanda
al saldo.
Ai ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in
favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e
F.E. Abbate, dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma
di euro 750,00, oltre interessi legali dalla data della doman-

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di undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la

da al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,
in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli

506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e F.E.
Abbate, antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16
luglio 2013.

accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro

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