Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26070 del 16/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2254-2014 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, ((OMISSIS)), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

D’AMATI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI NICOLA D’AMATI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del

Responsabile del Contenzioso Civile, Amministrativo e del Lavoro

nella Direzione Affari Legali e Societari, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

SANTORI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO PESSI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Direttore Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in

calce al ricorso notificato;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1578/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 7/12/12, depositata il 23/1/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11 /2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato, GIOVANNI NICOLA D’AMATI difensore del ricorrente

che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato DANIELE MARIANI (delega avvocato SANTORI) difensore

della controricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO (delega avvocato SGROI) difensore

del resistente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza di questa Corte n. 1578/2013 del 23 gennaio 2013, veniva rigettato il ricorso proposto nei confronti della RAI S.p.A., dell’E.N.P.A.L.S. e dell’I.N.P.S. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della pronuncia di prime cure che aveva revocato il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’I.N.P.S., per contributi, somme aggiuntive e sanzioni di legge, in relazione a trenta posizioni lavorative giornalistiche, per le quali, pur essendo stati stipulati contratti di lavoro autonomo, era stata ritenuta, all’esito di accertamento ispettivo, la sussistenza della subordinazione.

Della suddetta decisione di questa Corte chiede la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, fondando il ricorso su un unico articolato motivo.

La RAI S.p.A. resiste con controricorso.

L’I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

La Gestione E.N.P.A.L.S. è rimasta intimata.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce che nella sentenza n. 1578/2013 vi sarebbero due affermazioni (e cioè che l’elemento fondante della sentenza di appello è la considerazione secondo cui il vincolo di dipendenza esige che il prestatore rimanga a disposizione del datore di lavoro anche nei tempi intermedi tra una prestazione e l’altra e che la medesima considerazione è posta a fondamento della decisione di primo grado senza formare oggetto in appello di specifiche censure) che denoterebbero un errore di fatto non avendo giammai l’I.N.P.G.I. formulato nè in primo grado nè in appello alcuna domanda diretta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di rapporti unitari a tempo indeterminato illegittimamente frazionati bensì solo l’accertamento, per ciascun() del rapporti considerati, della natura di rapporti di lavoro subordinato anzichè autonomo. Rileva che in sede di ricorso per cassazione era stato appunto posto in evidenza che il giudice di appello era incorso in errore proprio avendo fatto riferimento (non agli intervalli tra una prestazione e l’altra nell’ambito di ciascun contratto ma) agli intervalli tra un contratto e l’altro. Evidenzia che, avendo il Tribunale negato rilievo decisivo alla messa a disposizione delle energie intellettuali tra una prestazione e l’altra e conseguentemente escluso che dovesse provare tale messa a disposizione, non sussisteva alcun onere ovvero interesse per l’Istituto di impugnare tale passaggio motivazionale; in conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe affetta da ulteriore errore revocatorio nel non aver riconosciuto la pertinenza e la fondatezza delle censure mosse dall’IN.P.G.I. e nell’aver ritenuto che vi era stata una omessa censura della sentenza di primo grado sul punto.

Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass., Sez. un., n. 7217/2009, nonchè Cass. nn. 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

“Tanto premesso, nella specie, il ricorso non considera nel suo complesso la motivazione della sentenza con la quale è stato ritenuto infondato il ricorso per cassazione.

Dallo storico di lite si evince con chiarezza che la questione controversa in giudizio era stata quella del riconoscimento di un vincolo di dipendenza in relazione a trenta posizioni lavorative giornalistiche per le quali, pur essendo stati stipulati contratti di lavoro autonomo, era stata ritenuta, all’esito dell’accertamento ispettivo l’esistenza della subordinazione.

Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta mancanza di confutazione da parte dell’I.N.P.G.I. dei passaggi salienti della motivazione del Tribunale (rispetto alla quale, invero, potrebbe al più configurasi un errore di giudizio, e non di fatto, inidoneo a modificare l’esito di legittimità), la stessa è priva del carattere della decisività e ciò sol che si consideri che la sentenza qui impugnata in altri passaggi motivazionali spiega perchè i rilievi di parte ricorrente (sostanzialmente incentrati sul medesimo aspetto, ancorchè mossi attraverso la formulazione di plurimi motivi variamente configurati) non possono essere presi in considerazione. Si veda il punto in cui è precisato che: “in ordine al terzo motivo l’unico dei tre quesiti svolti che prende in esame il ritenuto difetto di censura è inammissibile. Infatti tale quesito, oltre che generico, non fa riferimento alla pretesa omessa considerazione della censura che il ricorrente assume di avere svolto, ma sembra semmai attenete ad un eventuale vizio di ultrapetizione, concernendo non già la mancata presa in considerazione di una specifica doglianza, ma, piuttosto, il mancato rilievo della statuizione della sentenza impugnata che avrebbe dovuto essere oggetto di confutazione. Non vi è quindi alcun effettivo collegamento, tanto meno in termini di formulazione di una regula iuris pertinente alla situazione considerata, tra il quesito, così come posto e il contenuto della doglianza a cui dovrebbe essere pertinente”. Si veda anche l’ulteriore passaggio motivazionale di cui ai punti 9.1 e 9.2 della decisione in cui è evidenziata l’inammissibilità per genericità e mancanza del prescritto momento di sintesi del primo e del secondo motivo di ricorso nonchè la valutazione di infondatezza del vizio di ultrapetizione (punto 6). Quanto ai residui rilievi e specificamente quanto alla contestata rilevanza della posizione dei lavoratori negli intervalli fra un contratto e l’altro, nella decisione è detto che gli stessi “non sono idonei a scalfire il complesso iter motivazionale svolto dalla sentenza impugnata, poichè censurano soltanto un fattore di giudizio che, seppure preso in esame dalla Corte territoriale, non rappresenta un elemento fondante della decisione, da ravvisarsi invece nella già ricordata considerazione secondo cui il vincolo di dipendenza esige che il prestatore rimanga “a disposizione” del datore di lavoro anche nei tempi intermedi tra una prestazione e l’altra, con il corollario argomentativo che la continuità della prestazione volta alla “copertura di un particolare settore informativo” costituisce una situazione diversa da quella della continuità della prestazione funzionale (solo) alla “copertura (recte, realizzazione) di un singolo programma” (o di più specifici programmi) rientrante in un particolare settore informativo, e ciò per di più nella rilevata mancanza di elementi o argomenti – che sarebbe stato onere dell’I.N.P.G.I. indicare – tali da fare ragionevolmente ritenere sussistente, nei casi in esame, in base a circostanze concrete, la sovrapponibilità delle due situazioni, altrimenti concettualmente distinte”. Tale ultimo passaggio argomentativo non può che essere letto in rapporto alla ratio principale della sentenza della Corte di appello che era stata quella di una piena condivisione dell’argomentazione seguita dal Tribunale “sussistendo nel caso in esame validi elementi (quali il livello di formazione culturale e intellettuale dei giornalisti) per presumere – salvo l’allegazione di circostanze di segno contrario, nella specie nemmeno dedotte – l’assenza di un condizionamento o di una soggezione del lavoratore nei confronti dell’altro contraente, tale da portare il primo ad accondiscendere ad una regolazione formale contrastante con l’effettiva volontà negoziale sottostante”. Ed ancora la Corte di appello aveva evidenziato che “ad avviso dell’I.N.P.G.I. vi sarebbe stato un vizio (non genetico ma) funzionale del contratto in quanto – come intende dimostrare con la prova testimoniale – rapporti di lavoro si sarebbero svolti in concreto in modo difforme dalla loro disciplina formale.”Tuttavia a tale petizione di principio non fa riscontro una ricostruzione atta a suffragare l’assunto….”.

Si consideri, del resto, che lo stesso I.N.P.G.I. sostanzialmente ammette di non aver formulato nè nel primo grado nè in appello alcuna specifica allegazione sulla messa a disposizione, da parte dei 30 collaboratori autonomi, delle energie lavorative “tra una prestazione lavorativa e l’altra”, avendo incentrato tutta la prospettazione difensiva sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Ed allora va considerato quanto, sul punto, evidenziato dalla Corte territoriale: “…. la successione degli incarichi professionali non costituisce, quindi, come correttamente ritenuto dal Tribunale, indice sufficiente per ritenere l’inserimento continuativo della prestazione nell’organizzazione dell’impresa…. gli elementi evincibili dalle circostanze oggetto della relativa richiesta da parte dell’IN.P.G.I. fossero “non assolutamente incompatibili con un rapporto di lavoro autonomo, nella specie della collaborazione continuata e continuativa…. e che, per essere sintomatici dell’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, dovevano essere sostenuti da un altro ordine di allegazione e prove….”.

Non è vero, allora, che questa Corte, nella decisione qui impugnata sia stata in qualche modo fuorviata dall’aver la Corte di appello, secondo l’assunto del ricorrente, escluso la subordinazione solo ed esclusivamente con riguardo alla mancata allegazione da parte delle energie lavorative “tra un contratto di lavoro ed il successivo”, rilevandosi dall’esame di entrambe le pronunce un decisum più articolato e complesso e comunque tutt’altro che elusivo della principale questione agitata in causa e cioè quella del mancato soddisfacimento da parte dell’I.N.P.G.T. di precisi oneri allegatori, per essere stata la prospettazione di quest’ultimo affidata ad elementi ritenuti non decisivi in quanto compatibili con una prestazione di lavoro autonomo e, come tali, non idonei a contrastare l’assunto dei giudici di merito fondato sulla valorizzazione, per la qualità delle parti, del nomen iuris attribuito in sede di pattuizione e sulla mancanza di messa a disposizione delle energie intellettuali negli intervalli tra una prestazione e l’altra.

E’ del tutto evidente, allora, che l’invocato errore di fatto, oltre a cadere su un punto controverso sul quale tanto la Corte territoriale quanto questo giudice di legittimità si sono ampiamente soffermati, neppure risulta decisivo alla luce delle rationes decidendi in entrambi i casi fondate (principalmente ovvero anche) sul mancato rispetto di oneri allegatori a sostegno della pretesa creditoria.

Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

2 – Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale l’Istituto ricorrente il ricorrente insiste, in modo inammissibile, nel prospettare questioni di merito (affermato rituale adempimento degli oneri allegatori) al fine di sostenere la sussistenza di un errore revocatorio.

Non può che ribadirsi, del resto, che l’errore di fatto revocatorio si configura solo qualora la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata o mancata valutazione dei motivi del ricorso ovvero, come nella specie, delle allegazioni o richieste in esso trascritte; l’errore di fatto revocatorio, dunque, assume rilievo solo in quanto determini un errore di percezione di immediata ed oggettiva evidenza e non anche un errore di argomentazione o di giudizio.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.

5 – Per il criterio legale della soccombenza l’Istituto ricorrente va condannato al pagamento, in favore della RAI S.p.A., delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Considerato che l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva motivatamente diretta a sostenere ovvero a contrastare il ricorso – il procuratore dell’intimato si è limitato a depositare procura speciale per il giudizio di cassazione ed a dichiarare all’udienza camera di “riportarsi agli scritti” -, non è dovuta pronuncia sulle spese.

Egualmente nessuna statuizione sulle spese è da rendersi con riguardo alla Gestione E.N.P.A.L.S..

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nel caso di specie.

PQM

LA CORTE dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna l’I.N.P.G.I. al pagamento, in favore della RAI S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; nulla per le spese relativamente all’I.N.P.S. ed alla Gestione E.N.P.A.L.S..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA