Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2607 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12188/2015 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORALDI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

dell’ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 390/2014 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il

04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, che chiede il rinvio alla

pubblica udienza.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Rieti decidendo sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha rigettato le domande di P.M.A. ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite ivi comprese quelle di consulenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre la P. che impugna il capo della decisione con il quale sono state poste a suo carico le spese del giudizio evidenziando che in tal modo sarebbe stato violato e falsamente applicato l’art. 152 disp. att. c.p.c..

Sottolinea la ricorrente di aver allegato già al ricorso proposto per l’accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) la dichiarazione necessaria per ottenere l’esonero e che la stessa attestazione era contenuta anche nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6.

L’Inps ritualmente citato ha depositato procura.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato.

Il Tribunale ha posto a carico dell’odierna ricorrente le spese di lite sul rilievo che non sarebbe stata depositata “dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 dip. att. c.p.c., aggiornata all’attualità”. Orbene, come più volte affermato da questa Corte (cfr. recentemente ord. 6-Lavoro 16132 del 2016) “il beneficio dell’esonero dalle spese giudiziali, previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l’effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all’assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n. 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (Cass. n. 1880 del 2003, a 17061 del 2003).

E’ stato quindi osservato che la ratio della disposizione è rimasta inalterata anche in seguito alla sostituzione – applicabile ai procedimenti incardinati successivamente al 2 ottobre 2003 (Cass. n. 4165 del 2004) – introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, cit. nonchè in seguito all’aggiunta dell’ultimo periodo disposta – con decorrenza dal 4 luglio 2009 L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52. In particolare, per effetto della suddetta sostituzione, è stato posto a carico della parte ricorrente nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali l’onere di effettuare – fin dalle conclusioni dell’atto introduttivo – un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali. Con specifico riferimento al profilo relativo all’impegno di comunicazione di eventuali rilevanti variazioni di reddito fino a che il processo non sia definito, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente che il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a subordinare l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell’ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l’impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti, tale ricostruzione si è pervenuti sul rilievo che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, contenuto nella disposizione in esame, è limitato ai commi 2 e 3 di tale articolo e non riguarda, quindi, il comma 1 ove – ai fini ivi previsti, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è specificamente indicato il contenuto dell’istanza, stabilito a pena di inammissibilità e comprendente anche l’impegno ad effettuare la comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti; ciò a conferma della permanenza della originaria ratio di favorire la tutela di diritti costituzionalmente garantiti (come quelli che normalmente si fanno valere nelle controversie previdenziali o assistenziali), (v., tra le altre, Cass., n. 9207 del 2012, n. 13367 del 2011). In merito poi alla questione attinente alla necessità della reiterazione di tale dichiarazione in relazione a ciascun grado di giudizio la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere sufficiente l’adempimento dell’onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (v. tra le altre, Cass. n. 207 del 2016, n. 16284 del 2011 cit. n. 17197 del 2010, n. 10875 del 2009)”.

In base agli enunciati principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, il ricorso deve essere accolto L’odierna ricorrente all’atto della proposizione del ricorso per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., aveva depositato dichiarazione sul reddito da lei sottoscritta ed espressamente richiamata nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, aveva provveduto nuovamente al deposito della dichiarazione reddituale. In sostanza si era attenuta esattamente alle prescrizioni di legge per ottenere l’esonero dal pagamento delle spese che in questa sede, in accoglimento del ricorso, potrà essere disposto.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente deve essere accolto e la sentenza cassata limitatamente al capo con il quale la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese che, invece, con decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, devono essere dichiarate non ripetibili.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato anticipatario.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Ester Ferrari Morandi che se ne è dichiarata antistataria.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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