Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2607 del 28/01/2022
Cassazione civile sez. trib., 28/01/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 28/01/2022), n.2607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18059/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
DROP s.r.l., già AUTOCLUB s.p.a. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in
atti dall’avv. Bianchi Nicola e dell’avv. Giovanni Violi con
domicilio eletto il Roma presso lo studio dell’avv. Claudio
Coggiatti in via Lazio n. 20/C;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna n. 240/01/17 depositata il 16/01/2017 non
notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
25/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la pronuncia impugnata il giudice di appello ha rigettato il ricorso dell’Ufficio, confermando la sentenza della CTP di Parma che aveva annullato l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IVA, IRAP 2006;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso – illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. – la società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il solo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e art. 54, comma 2, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. nonché dei principi indicati nelle sentenze CGUE 12.1.2006 nelle cause C-354/03; 355/03; 484/03 e 6.7.2006 nelle cause C-439/04 e 440/04 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR mancato di considerare come gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio fossero idonei a invertire l’onere probatorio in capo al contribuente, avendo inoltre erroneamente valorizzato – ai fini di ritenere effettivamente esistenti le operazioni commerciali contestate dall’Amministrazione Finanziaria – le circostanze relative alla regolare consegna dei beni, alla emissione delle fatture e al loro pagamento; va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso; invero l’atto di impugnazione dell’Erario non si appunta su soli elementi di fatto, tendendo a una ricostruzione del merito difforme da quella accolta dal giudice dell’appello; esso pone invece una questione di diritto relativa alla valenza probatoria degli elementi presuntivi probatori della partecipazione alla frode e alla loro idoneità a ribaltare l’onus probandi in capo al contribuente anche ove formalmente le operazioni contestate appaiano (quanto agli aspetti documentali e relativi al pagamento del dovuto) del tutto regolari;
– il motivo è fondato;
– invero, il giudice del gravame ha ritenuto che “per procedere al non riconoscimento della detrazione deve essere provato anticipatamente dall’agenzia che la contribuente fosse consapevole di partecipare aòuna frode fiscale”; esso inoltre ha anche sottolineato a riprova della legittimità delle operazioni come “la merce è stata regolarmente consegnata, le fatture regolarmente emesse, e pagate” (pag. 3 primo capoverso della sentenza);
tale affermazione è contraria con i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine – questo il punto che qui in particolare rileva – né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;
in concreto, quindi, la CTR ha da un lato del tutto svalutato gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio la cui presenza agli atti avrebbe dovuto far ribaltare l’onere probatorio in capo alla società contribuente; dall’altro ha ritenuto, erroneamente, essere elementi idonei a far concludere per la legittimità delle operazioni commerciali oggetto di contestazione le circostanze relative all’emissione delle fatture, alla consegna delle merci e al pagamento degli importi;
– pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022