Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2607 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 2607 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 20414-2012 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA,
LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4492

contro

STURIALE EMANUELA GIUSEPPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 236/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 02/02/2018

di

MESSINA,

dp)Q.uit

il

1 6/0R/ 2012

R-n-N-

1689/2007.

R.G. 20414/2012

RILEVATO
1. che con sentenza, in data 16 marzo 2012, il cui testo risulta scritto a
mano, la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la
sentenza di primo grado, determinando la decorrenza dell’indennizzo per
danno biologico dal 16 agosto 2002;

motivi, al quale l’intimata non ha opposto difese;

CONSIDERATO
3.

che, deducendo violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., l’INAIL si duole
che la Corte territoriale abbia rideterminato la decorrenza della rendita
per inabilità permanente non tenendo conto dell’incontestata cessazione
dell’inabilità temporanea assoluta dal 30 aprile 2003, come dedotto in
giudizio dalla lavoratrice fin dal primo grado, e non risultando che la
medesima, agendo per il riconoscimento di un grado di menomazione
dell’integrità psicofisica residuata da un infortunio sul lavoro, pari al 20
per cento, in luogo del 10 per cento riconosciuto dall’INAIL, avesse
richiesto che la rendita per i postumi permanenti riscontrati dovesse
decorrere da data diversa da quella indicata dall’INAIL (il primo maggio
2003, giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità
temporanea assoluta) (primo motivo); violazione degli artt. 74 e 89 del
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per avere la Corte di appello, peraltro
immotivatamente, stabilito che il danno biologico decorreva dal 16
agosto 2002 invece che dalla cessazione della inabilità temporanea
assoluta conseguita all’infortunio, non sussistendo neanche, nella
specie, i presupposti per la corresponsione di una integrazione della
rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità
temporanea assoluta (secondo motivo);

4.
5.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
che la censura inerente alla violazione della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e alla nullità della sentenza è meritevole di accoglimento
atteso l’evidente vizio di ultrapetizione in cui è incorsa la Corte
territoriale, riconoscendo la decorrenza della rendita dal 16 agosto 2002,

1

2. che avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato a due

anziché dalla data di incontestata cessazione dell’inabilità temporanea
assoluta, come emerge dagli atti del giudizio di merito, il cui diretto
esame è consentito al giudice di legittimità al fine di verificare contenuto
e limiti della domanda azionata (v., fra le altre, Cass., Sez.U., 22 maggio
2012, n.8077);

6.

che la stessa parte intimata, nella memoria di costituzione in appello,

materia, richiedeva la decorrenza della prestazione dal giorno successivo
al termine del periodo di inabilità lavorativa temporanea assoluta;

7.

che l’art. 74 del d.P.R. n. 1125 del 1965 cit. stabilisce che: «Quando
sia accertato che dall’infortunio o dalla malattia professionale sia
derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in
misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per
cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal
giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea
assoluta, un rendita d’inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa
sulla base dei seguenti…»;

8.

che è stato chiarito, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso
scopo di ricomporre l’equilibrio economico infranto dall’infortunio e dalla
conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la
capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della
temporanea perdita dell’attitudine al lavoro, sicché tale indennità è
corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità
permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la
inabilità temporanea e, nel caso in cui dall’infortunio siano residuati
postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal
quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge,
l’indennità per inabilità permanente;

9.

che tale principio risponde ad evidenti criteri logici perché assicurare in
ogni caso, fin dal momento del verificarsi dell’infortunio, la rendita per
inabilità permanente finisce col tradursi in un’ingiustificata duplicità di
prestazioni (v., fra le altre, Cass. 6 luglio 2017, n.16722, Cass. 12 marzo
2013, n. 6154);

2

nell’invocare l’applicazione delle disposizioni normative regolanti la

10. che è appena il caso di ribadire che la cessazione della invalidità
temporanea assoluta derivante dall’infortunio occorso alla lavoratrice
non risulta essere stata contestata in giudizio;

11. che l’immotivata decorrenza ancorata alla data indicata dalla Corte
territoriale rende superflua la disamina dell’ulteriore profilo di doglianza,
denunziato con il secondo motivo che rimane, pertanto, assorbito;

decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc.
civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – nel senso che
l’indennizzo per danno biologico, nella misura del 10 per cento, decorre
dal primo maggio 2003;

13. che vanno compensate le spese dei gradi di merito, in considerazione
del diverso esito e del comportamento processuale della parte intimata
nel giudizio di legittimità, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e
non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel
provvedimento impugnato.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, determina la decorrenza della rendita complessiva dal primo
maggio 2003; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2017

12. che, pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA