Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26069 del 17/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 35500/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza del 20/11/2019
nel procedimento vertente tra:
T.A.M., da una parte, e MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra,
ed iscritto al n. 6778/2019 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI
ENRICO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che chiede
alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Torino.
Fatto
FATTO E DIRITTO
T.A.M. propose impugnazione innanzi al Tribunale di Roma avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione che ne disponeva il trasferimento in Svezia. Il Tribunale adito dichiarò la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente la Sezione specializzata presso il Tribunale di Torino, avendo sede nella circoscrizione di quest’ultimo la struttura o il centro ove il ricorrente era ospitato. Il ricorrente provvide alla riassunzione della causa.
Con provvedimento di data 20 novembre 2019 il Tribunale di Torino ha richiesto il regolamento d’ufficio della competenza.
Conformemente al parere del pubblico ministero, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino.
Il giudice richiedente il regolamento muove da alcuni arresti di questa Corte che l’evoluzione successiva della giurisprudenza ha ormai superato. L’orientamento che si è consolidato, ed a cui il Collegio intende dare continuità, è il seguente: in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass. n. 31127 del 2019, n. 8045 del 2020 e n. 11873 del 2020).
Avuto riguardo alla struttura o &I centro che ospita il ricorrente, alla stregua di quanto risultante dall’originaria domanda, la competenza è del Tribunale di Torino.
Nulla per le spese del processo relativo al regolamento di competenza, in mancanza della partecipazione della parti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020