Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26069 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., con domicilio eletto in Roma, via Dardanelli n.

37, presso l’Avv. Bertoni Alessandra che la rappresenta e difende

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo n.

RGVG 291/09 depositato il 3 agosto 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello lamentando l’avvenuta compensazione delle spese in esito al giudizio ex lege n. 89 del 2001 con il quale gli era stato riconosciuto l’indennizzo.

Resiste Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, articolato in vari motivi che per la loro sostanziale unità possono essere esaminati congiuntamente, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione del decreto impugnato è fondato.

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito, pur accogliendo la sua domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, abbia compensato integralmente le spese sulla base della considerazione secondo cui “la legge non prevede alcuna possibilità di conseguimento in via stragiudiziale della riparazione”. L’affermazione della Corte d’appello è tuttavia errata in quanto è già stato affermato che “i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss. c.p.c., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sè a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice” (Cassazione civile, sez. 1, 22/01/2010, n. 1101), posto che nulla osta alla predisposizione, da parte dell’Amministrazione, di strumenti operativi idonei ad evitare o limitare il contenzioso mediante la liquidazione stragiudiziale delle pretese giustificate.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e le spese liquidate come in dispositivo unitamente a quelle di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari e Euro 600 per diritti, nonchè di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 550, di cui Euro 450 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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