Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26068 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28322-2019 R G. proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA B.G. E C. SS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FULVIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOARDO PAOLO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei Procuratori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato REBECCHI IACOPO;

– resistente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 539/2019 del

TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del

proposto regolamento di competenza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Società Agricola B.G. e C. s.s. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Mantova il Consorzio di Bonifica Garda Chiese chiedendo, in via principale ai sensi dell’art. 2051 c.c. ed in via subordinata ai sensi dell’art. 2043 c.c., il risarcimento del danno nella misura di Euro 23.230,00, o nell’importo maggiore o minore, da una parte per l’omessa e/o insufficiente e/o negligente pulizia e manutenzione dei canali e delle opere di smaltimento delle acque piovane del Consorzio gestite e sottoposte alla sua custodia, nonchè per non avere assunto idonee iniziative atte a prevenire ed evitare, mediante le opportune opere idrauliche e di bonifica, l’esondazione ed il libero dilavamento delle acque consortili sui terreni e fabbricati attorei prima dell’evento del 26 luglio 2014; dall’altra per la negligente gestione delle acque di competenza dello stesso Consorzio, nonchè per le errate ed imprudenti scelte nell’opera di deflusso, smaltimento e convogliamento delle medesime acque (mediante il sistema delle “chiuse”) assunte dal Consorzio durante le piogge occorse il 26 luglio 2014.

Si costituì il convenuto chiedendo l’autorizzazione a chiamare in garanzia Generali Italia s.p.a.. Citata per l’udienza del 28 giugno 2016, la terza chiamata si costituì con comparsa depositata il giorno 24 giugno 2016, eccependo la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Milano.

All’udienza del 28 giugno 2016 il giudice istruttore concesse i termini per le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, riservando ogni decisione sull’eccezione preliminare di incompetenza. Disattese le istanze istruttorie, fissò infine l’udienza di precisazione delle conclusioni.

1.1. Con sentenza di data 25 luglio 2019 il giudice adito declinò la competenza, dichiarando la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Milano, con condanna dell’attrice alla rifusione delle spese. Osservò il Tribunale che sussisteva la competenza dell’organo specializzato per essere stata ricondotta l’esistenza dei danni a comportamenti dell’amministrazione riconducibili ad apprezzamenti e scelte errate.

1.2. B.G. e C. Società Agricola s.s. ha proposto ricorso per regolamento di competenza. Sono state presentate scritture difensive da Generali Italia s.p.a.. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

2. Con il primo motivo dell’istanza di regolamento si denuncia violazione degli artt. 112,38,166 e 167 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la comparsa con cui la terza chiamata ha eccepito l’incompetenza per materia è stata tardivamente depositata e che non vi era stato rilievo d’ufficio dell’incompetenza, essendosi il giudice limitato alla prima udienza a riservarsi di provvedere in ordine all’eccezione d’incompetenza, mentre il rilievo d’ufficio implica che il giudice debba comunque indicare alle parti la sussistenza della questione in modo chiaro e preciso al fine di stimolare il contraddittorio, adempimenti non effettuati nel caso di specie.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia, in subordine, violazione dell’art. 38 c.p.c., artt. 2051 e 2043 c.c., R.D. n. 1774 del 1953, art. 140, comma 1, lett. e). Osserva la ricorrente che è stata denunciata la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza le quali non richiedono apprezzamenti tecnici, restando nell’ambito dell’attività doverosa richiesta per evitare pericoli a terzi.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia, in ulteriore subordine, violazione degli artt. 279,50,42,43 e 44 c.p.c.. Osserva la ricorrente che il Tribunale, anzichè emettere un’ordinanza, ha emesso sentenza, provvedimento anomalo, se non abnorme.

2.3. Con il quarto motivo osserva in ogni caso che la pronuncia sulle spese deve essere annullata in quanto derivante dall’errato accoglimento dell’eccezione di incompetenza.

3. Il primo motivo dell’istanza di regolamento è fondato nei seguenti termini. Va premesso che la natura del processo di regolamento di competenza, in base al quale si prospetta alla Corte di Cassazione la “questione” di competenza affinchè essa la decida, comporta che l’accertamento della Corte non sia limitato ai motivi del ricorso, ma deve estendersi ad ogni profilo reputato rilevante per l’esercizio del potere di definitiva individuazione del giudice competente (cfr. fra le tante Cass. 3 luglio 2018, n. 17312; 24 ottobre 2016, n. 21422; 7 febbraio 2006, n. 2591).

L’eccezione d’incompetenza (territoriale, /sollevata dal terzo/ chiamato con riferimento al rapporto principale, è priva di efficacia non solo per la tardività che caratterizza il deposito della relativa comparsa di costituzione, come denunciato nell’istanza di regolamento, ma anche perchè prioritariamente il convenuto, non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, ha reso non più contestabile la competenza del giudice adito (come affermato dalla giurisprudenza nel caso della competenza territoriale, sulla base di un principio estendibile anche alla competenza per materia, stante la comune disciplina di cui all’art. 38 c.p.c. – Cass. n. 14476 del 2017, n. 13968 del 2004, n. 10210 del 2001).

Nè può dirsi, come correttamente viene osservato nel motivo dell’istanza di regolamento, che il giudice abbia rilevato d’ufficio l’incompetenza per territorio. Il giudice non ha indicato in modo chiaro e preciso la questione di competenza (Cass. n. 3220 del 2017), manifestando così l’intento di rilevare d’ufficio l’incompetenza e sollecitando il contraddittorio delle parti sul punto, ma si è limitato a prendere atto dell’eccezione sollevata dal terzo chiamato e, concedendo i termini per le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., si è riservato di decidere sull’eccezione. L’atto processuale non è dunque qualificabile come rilievo d’ufficio. Una volta che si escluda che nell’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. sia stata rilevata d’ufficio la competenza per materia, come prescritto dall’art. 38 c.p.c., comma 3, la declinatoria di competenza adottata risulta priva del relativo potere processuale.

3.1. L’accoglimento del primo motivo, nei limiti indicati, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

4. Le spese del processo relativo al regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Mantova, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Condanna Generali Italia s.p.a. al pagamento delle spese processuali per il regolamento di competenza in favore della ricorrente, che liquida in Euro 3.000.00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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