Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26068 del 16/02/2016

Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26018-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8294/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/10/2012, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/ 11 /2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAROTTA CATERINA;

udito l’Avvocato MAURO RICCI difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso, non condivisa dal collegio.

2 – La Corte di Appello di Roma, decidendo sulle impugnazioni proposte, in via principale, dall’I.N.P.S. e, in via incidentale, da O.L., confermava la decisione del Tribunale di Tivoli che aveva parzialmente accolto la domanda dell’ O. e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell’indennità percepita quale cieco civile assoluto nella misura spettante ai grandi invalidi di guerra (secondo Il D.P.R. n. 915 del 1978, Tab. E, lett. A – bis, n. 1) con decorrenza 31/5/1996, dichiarando prescritti i crediti per i periodi precedenti. A fondamento della decisione, i giudici di appello richiamavano la pronuncia di questa Corte n. 7309/2009.

Per la cassazione di tale decisione l’I.N.P.S. propone ricorso affidato a due motivi.

O.L. è rimasto intimato.

L’I.N.P.S. ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

3 – Con i due motivi l’I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 406 del 1968, art. 1 della L. n. 682 del 1979, art. 1, del D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1, della L. n. 656 del 1986, artt. 1, 2 e 3, della L. n. 508 del 1988, art. 2, commi 1 e 2 della L. n. 342 del 1989, art. 1, della L. n. 429 del 1991, art. 1 nonchè del D.P.R. n. 915 del 1978 e relative tabelle come sostituite con quelle di cui alla L. n. 656 del 1986 e della disposizioni di cui ai DD.MM. succedutisi nel tempo nonchè violazione dell’art. 2697 c.c.. Sostiene che, sulla base di una attenta lettura della pronuncia di questa Corte n. 7309/2009 e contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, solo fino al 28 febbraio 1991 l’indennità di accompagnamento deve essere equiparata in toto a quella dei grandi invalidi di guerra, mentre dopo tale data, e cioè a decorrere dal 1 marzo 1991, essendo entrata in vigore la L. n. 429 del 1991, l’indennità per i ciechi assoluti deve essere equiparata a quella per i ciechi di guerra e che detta equiparazione opera anche per l’adeguamento automatico che è già ricompreso negli importi delle pensioni e degli assegni ai ciechi civili, determinati dai Decreti Ministeriali. Ha dunque errato la Corte capitolina che ha condannato l’I.N.P.S. a pagare le somme derivanti dalla (errata) equiparazione dell’indennità di accompagnamento, sia per la misura base sia per l’adeguamento automatico, a quella per i grandi invalidi di guerra. Sulla base di tale erroneo assunto, la Corte di merito, nella verifica della correttezza del pagamento effettuata dall’I.N.P.S., ha ritenuto di applicare gli importi di cui al D.P.R. n. 915 del 1978, tabella E, lett. A – bis, n. 1, per i quali è previsto anche l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6, spettante ai grandi invalidi di guerra.

4 – Il ricorso è fondato alla luce dei recenti pronunciamenti di questa Corte (Cass. 6 agosto 2016, n. 17648, Cass. 19 luglio 2016, n. 14723; si veda anche Cass. 13 maggio 2016, n. 9926) cui questo collegio intende dare continuità.

Va premesso che l’oggetto del contendere non attiene all’equiparazione dell’indennità di accompagnamento spettante al cieco civile assoluto nella misura corrisposta al cieco assoluto di guerra, anche in relazione alla spettanza dell’adeguamento automatico. Si tratta di un principio acquisito, affermato dalla Corte territoriale e già ribadito da questa Corte nella citata sentenza n. 9926/2016.

Ed infatti la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l’adeguamento automatico, è del tutto conforme alle previsioni di cui alla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 2, che prevede: “Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano alla indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1, come sostituito dalla L. 10 ottobre 1989, n. 342, art. 1, per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra” – si veda Cass. 3 febbraio 1996, n. 921 – (adeguamento che si concreta in un “assegno aggiuntivo” risultante dall’applicazione di una quota dell’indice di variazione previsto dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 9; quota determinata annualmente con D.P.C.M.).

Neppure è disputato, come risulta dalla stessa impugnata, che detta equiparazione non includa l’intero complesso delle misure di assistenza spettanti agli invalidi di guerra, tra cui la corresponsione dell’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnamento militare (di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6 spettante esclusivamente ai grandi invalidi di guerra).

Nella presente causa si controverte invece specificamente della corretta tabella da applicare al fine di garantire la corretta determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra).

Non vi è dubbio che detta tabella sia la Tabella E lett. A) la quale al n. 1) prevede le “alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”. E non possa essere invece quella di cui lett. A – bis la quale considera al n. 1) i soggetti che hanno subito “la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani” ed al n. 2) quelli che hanno subito “la disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con la impossibilità assoluta o permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi”.

L’applicazione della tabella E lett. A) n. 1 risulta, del resto, testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1, che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. E dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2, che, ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti, richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lett. A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 2, comma 2).

E poichè risulta riportato dal ricorso, in conformità al principio dell’autosufficienza, che il c.t.u. alle cui conclusioni la Corte territoriale si è riportata abbia invece utilizzato, per il calcolo delle differenze, la Tabella E lett. A – bis n. 1 dei grandi invalidi di guerra (ed al relativo importo, comprensivo dell’integrazione sostitutiva degli accompagnatori militari di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6, in relazione a quanto disposto dalla L. n. 656 del 1986, art. 3 d, comma 3), la sentenza qui impugnata, disattendendo la specifica censura sollevata in appello, è incorsa nelle violazioni di legge dedotte in ricorso.

5 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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