Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26068 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 15/10/2019), n.26068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36750-2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

D’ANGELO VITTORIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – CONIMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTIERNAZIONALE DI ROMA 2 – SEZ. DI

ANCONA -;

– intimato –

avverso la sentenza n. 918/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSINIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – O.M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto e diretto al riconoscimento della protezione internazionale.

La Corte di appello di Ancona rilevava che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso, doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione; la stessa Corte spiegava poi che, avendo riguardo a questo specifico incombente, l’appello risultava essere stato spiegato oltre il prescritto termine di trenta giorni: onde lo dichiarava inammissibile.

2. – Contro questa sentenza ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo, O.M.; il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – II ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, nonchè dell’art. 702-quater c.p.c.. Nega, in sintesi, che con la modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015, sia stato stabilito che la proposizione del gravame debba aver luogo a mezzo del ricorso.

2. – Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione.

Ciò non basta tuttavia ad escludere la cassazione della pronuncia impugnata. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta “innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla gimisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater c.p.c. risultava proponibile con citazione”. In base a tale principio, cui il Collegio presta ossequio ex art. 374 c.p.c., comma 3, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare delle regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione: sicchè, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto (avvenuta il 6 dicembre 2016, a fronte della comunicazione, in data 7 novembre dello stesso anno, dell’ordinanza di prime cure), la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello.

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello Ancona.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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