Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26068 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26068
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10826-2010 proposto da:
L.A.P. (OMISSIS) nella sua qualità di erede
di M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE
44, presso lo studio dell’avvocato CARLUCCIO FRANCESCO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LATARTARA ORNELLA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
e contro
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DEL LAZIO (già Intendenza di
Finanza di Roma);
– intimata –
avverso la decisione n. 5046/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di ROMA del 5.10.09, depositata il 13/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
OSSERVA
Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
“Il sig. L.A.P. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Centrale, riformando la sentenza di secondo grado, ha negato il suo diritto al rimborso delle somme trattenute in eccesso dall’ente pubblico datore di lavoro sul trattamento di fine rapporto, affermando che, al momento di presentazione della domanda di rimborso, si era già avverata la decadenza ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.
Il ricorso si fonda su un solo motivo, riferibile all’art. 360 c.p.c., n. 3, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e si afferma che il termine decadenziale previsto da detta disposizione non opererebbe nei casi di carenza obbiettiva di potere impositivo; casi tra i quali, secondo il ricorrente rientrerebbe quello in esame, giacchè il trattamento di fine rapporto, avendo natura previdenziale e non reddituale, non sarebbe assoggettabile all’imposta sui redditi.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto l’assunto su cui si fonda contrasta con il costante insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, il termine decadenziale di diciotto mesi previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (nel testo applicabile ratione temporis) si applica ad ogni tipologia di indebito tributario, senza distinzione tra versamenti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l’inesistenza dell’obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l’inesistenza dell’obbligazione tributaria (si vedano, tra le tante, le sentenze 1040/2004, 3662/04, 16742/04, 11987/06,9223/11).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso..”;
che l’Agenzia delle Entrate non è costituita;
che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto, per manifesta infondatezza;
che, non essendosi costituita la resistente, non vi è luogo alla regolazione delle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011