Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26067 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 05/11/2020, dep. 17/11/2020), n.26067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19205-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARTORELLI MARIO;

– ricorrente –

contro

L.C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO

10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARGARUCCI CLAUDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2371/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

T.M. propose opposizione innanzi al Tribunale di Macerata avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di L.U.C. per l’importo di Euro 3.605,00 a titolo di prestazioni odontoiatriche, eccependo la prescrizione presuntiva del credito. Il Tribunale adito accolse l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello il Laici. Con sentenza di data 29 ottobre 2018 la Corte d’appello di Ancona accolse l’appello.

Osservò la corte territoriale che il contenuto della testimonianza, secondo cui l’ultimo incontro fra il professionista ed il T. avrebbe avuto luogo il 14 febbraio 2001 e dunque oltre tre anni rispetto alla prima richiesta di pagamento (22 marzo 2004), era contraddetto dalle dichiarazioni della teste B., coniuge dell’appellante, la quale aveva riferito “quanto risultante dall’agenda del marito circa l’ultimazione delle prestazioni rese in favore del T. alla data del giugno 2001”. Aggiunse che non poteva perciò escludersi con certezza che dopo il 14 febbraio 2001 fossero state fissate altre sedute di controllo o di integrazione delle prestazioni e che la presunzione assunta dal giudice di primo grado circa l’ultima prestazione avvenuta prima del 14 febbraio 2001 non poteva supplire all’onere probatorio gravante sul debitore in ordine all’eccezione proposta. Concluse che fondare la presunzione di adempimento su una presunzione desunta da un’espressione tutt’altro che univoca rivolta dal L. al T. (il teste aveva dichiarato che il L. avrebbe detto al T. in occasione del completamento del lavoro per la moglie di quest’ultimo il 14 febbraio 2001 che lui aveva già finito) costituiva un’ingiustificata penalizzazione del creditore, dovendo l’incertezza sull’epoca di effettivo completamento delle prestazioni essere valutata in favore di chi avesse comunque provato di avere maturato il diritto alla controprestazione.

Ha proposto ricorso per cassazione T.M. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha messo in dubbio l’attendibilità delle risultanze istruttorie sulla base della testimonianza de relato ex parte actoris della moglie del L. la quale in quanto tale è priva di rilevanza probatoria e che la circostanza che le prestazioni professionali fossero state eseguite da oltre tre anni rispetto alla richiesta di pagamento non costituisce una presunzione ma la risultanza istruttoria di primo grado.

Il motivo è inammissibile. La censura non intercetta la ratio decidendi. Il giudice di merito ha valutato come rimasta ignota l’epoca di ultimazione della prestazione professionale,reputando che il contenuto della testimonianza favorevole al debitore sarebbe neutralizzato dalla testimonianza B.. Ha quindi considerato che le conseguenze sfavorevoli del fatto rimasto ignoto dovevano ricadere sul debitore, su cui incombeva il relativo onere della prova.

La testimonianza B. non è stata tuttavia valutata come de relato ex parte actoris. Il contenuto delle dichiarazioni è stato apprezzato come “quanto risultante dall’agenda del marito circa l’ultimazione delle prestazioni rese in favore del T. alla data del giugno 2001”. Il riferire “quanto risultante dall’agenda” non implica l’apprensione della circostanza per esserle stata riferita dal L., ma piuttosto la diretta cognizione di quanto, appunto, risultante dall’agenda. In tali termini è stata espressamente valutata dal giudice di merito la testimonianza in discorso. Lo stesso ricorrente del resto trascrive il passaggio della testimonianza cui ha conferito rilievo la corte territoriale: “so che la prestazione è ultimata a giugno 2001, come risulta trascritto nell’agenza di mio marito” (ed il ricorrente alla nota 2 di pag. 4 annota che “la teste riferisce che sull’agenda del marito aveva visto annotato un appuntamento a nome T. per il mese di giugno 2001”, e dunque la cognizione diretta della circostanza). Trattasi di passaggio coincidente con la risultanza istruttoria per come considerata dal giudice di merito, la quale quindi è stata valutata non come de relato ex parte actoris.

Non intercettando la ratio decidendi, la censura è in conclusione priva di decisività.

Con riferimento comunque alla censura secondo cui il giudice avrebbe valutato come presunzione ciò che in realtà costituiva risultanza istruttoria di primo grado, va rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, ribadita in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, oltre che da numerose conformi).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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