Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26067 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 15/10/2019), n.26067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30900-2018 proposto da:

O.P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PRATICO’ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 541/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ordinanza resa in data 4 gennaio 2017, il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso presentato da Prince Julius Okos, cittadino nigeriano (Edo State), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione di sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Successivamente, la Corte di Appello di Venezia ha respinto, con sentenza depositata il 6 marzo 2018, l’impugnazione proposta al riguardo dal richiedente.

2.- La Corte territoriale ha in particolare ritenuto che gli eventi narrati dal richiedente integrano “fatti di criminalità comuni, come tali esclusi dalle fattispecie produttive di diritto di rifugio; che pure è da escludere la ricorrenza della situazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), posta l’attuale situazione politica e sociale della Nigeria, come indica il rapporto annuale 2016 di Refword; che, in punto di protezione umanitaria, il ricorrente non ha allegato situazioni di vulnerabilità specifiche alla sua persona.

3.- Avverso questo provvedimento presenta ricorso Price Julius Okos, affidandosi a due motivi di cassazione.

Il Ministero non svolto attività difensive nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte veneziana: (i) col primo motivo, per violazione di legge, “per non avere applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e per avere omesso l’esperimento dell’istruttoria richiesta dalla legge nell’esame delle domande di protezione internazionale avendo omesso l’acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria”; (ii) col secondo motivo, per violazione di legge, per avere motivato “in maniera generica e senza sufficiente istruttoria nell’esame della protezione umanitaria”.

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

Con riferimento al primo motivo, va rilevato che, se è vero che l’esame della situazione dei Paesi di provenienza dei richiedenti deve essere supportato da fonti aggiornate, pure è vero che non può essere considerato intempestivo, od obsoleto, il richiama a una fonte del 2016 rispetto a una trattazione di causa che si è celebrata nel 2017. Del resto, il ricorrente non circostanzia – e nemmeno enuncia, per vero – accadimenti sopravvenuti che abbiano mutato il corso della situazione politico e sociale della Nigeria.

Quanto al secondo motivo, va osservato che il ricorrente non si confronta con la ragione posta dalla Corte veneta a base della decisione e consistente nel non essere state allegate situazioni specifiche di vulnerabilità. Nè, d’altro canto, il motivo provvede a segnalarne la sussistenza di alcuna.

6.- Il richiedente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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