Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26066 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18404-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), – società con socio unico – in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALBERTO PICCININI, SAVINA BOMBOI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 804/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

20/05/2014, depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Gaetano Gianni (delega verbale) difensore della

ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Bruno Cossu difensore della controricorrente che si

riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 8 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 16.7.2014, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame proposto dalla spa Poste Italiane avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e delle proroghe stipulati da M.S. con la s.p.a. Ali – Agenzia per il lavoro, a seguito di contratto di fornitura con Poste Italiane spa stipulato in relazione a “Casi previsti dal ceni di categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice” e, per l’effetto, la sussistenza tra la M. e la società Poste Italiane di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 2.1.2003, con condanna al ripristino del rapporto con l’utilizzatrice l’oste Italiane ed al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora del 31.7.2006 sino alla riammissione, detratto l’aliunde perceptum.

Rilevava la Corte del merito che, se pure nel contratto di fornitura tra le imprese le ragioni di ricorso allo stesso sottese potessero essere molteplici, rispetto alla singola utilizzazione il contratto di lavoro tra l’impresa che forniva la manodopera ed il lavoratore doveva esattamente esplicitare e specificare quali delle ragioni indicate nel contratto giustificassero l’assunzione del dipendente e la sua destinazione presso l’utilizzatore, onde consentire il controllo successivo sulla congruenza tra le ragioni richiamate e quelle per le quali il dipendente era stato assunto dall’impresa di fornitura ed inviato presso l’utilizzatrice. Nel caso in esame erano mancate queste specificazioni e la causale era indicata in modo del tutto generico in quanto già nel momento genetico di conclusione del contratto commerciale di fornitura tra impresa utilizzatrice/agenzia fornitrice, la stessa era effettuata attraverso il rinvio ai “casi previsti dal CCNL” e ciò rendeva evanescente la possibilità di “verifica di effettività” della causale indicata e la sua temporaneità.

Doveva, pertanto, essere confermata la decisione del Tribunale, risultando indimostrata la sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso al contratto interinale, e, quanto alle conseguenze di tali illegittimità, era ravvisabile la novazione soggettiva del contratto, con la sostituzione quale datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice all’impresa fornitrice, nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato. Non era, poi, a giudizio della Corte, applicabile alla fattispecie la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in ordine alle conseguenze risarcitorie.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la M.. L’Ali spa è rimasta intimata.

Con il primo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. c) e art. 5, della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, e art. 10, sul rilievo che il contratto di fornitura non deve contenere l’indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 5, dovendo tali ragioni essere indicate unicamente nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo, ovvero nel contratto stipulato tra il lavoratore e la società di fornitura, e che ogni vicenda relativa al contratto di lavoro temporaneo è da imputare esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra società fornitrice e lavoratrice, nei cui confronti devono essere fatte valere le pretese azionate. Ciò diversamente che nell’ipotesi di mancanza di forma scritta, che determina l’assunzione del lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa utilizzatrice da parte di quest’ultima. Aggiunge che nel caso specifico il ricorso al lavoro temporaneo era consentito dalla legge o dal contratto collettivo e che, in ogni caso la mancata, erronea o generica indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può produrre solo ed esclusivamente la costituzione del rapporto alle dipendenze della società fornitrice.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione da parte della Corte di questioni non rilevanti ai fini della decisione, pretendendosi l’assolvimento di un onere della prova non richiedibile, a fronte di una previsione dell’Accordo del 4.12.2002 che consente il ricorso al lavoro temporaneo a fronte di tutte le esigenze sostitutive richiamate quale fenomeno collettivo. Osserva che, in ogni caso, in sede di costituzione, era stata depositata documentazione attestante la sussistenza e l’effettività della dedotta causale e che il teste escusso aveva confermato che la M. era stata utilizzata per sopperire alle specifiche esigenze temporanee in presenza delle quali era riconosciuta la possibilità di fare ricorso al lavoro temporaneo e non per coprire posti vacanti o per far fronte alla cronica carenza di organico.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. n. 1369 del 1960, osservando che l’art. 10, comma 2, della Legge citata, che contiene le norme sanzionatorie, dispone che la mancata erronea o generica indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può produrre solo ed esclusivamente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società fornitrice, ma non dell’utilizzatrice, nei confronti della quale si instaura il rapporto a tempo indeterminato solo in mancanza della forma scritta del contratto di fornitura.

La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, sostenendo che, nel caso di ritenuta illegittimità del contratto di fornitura per uno o più motivi previsti dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, debba dichiararsi che il datore di lavoro è il soggetto interponente e non il soggetto interposto, fermo restando, però, il termine apposto al contratto, che non viene intaccato dalla surrogazione che consegue alla dichiarata illegittimità.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rilevandosi che la Corte di appello avrebbe dovuto fare applicazione di tale norma, essendo la stessa applicabile a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito quanto in sede di legittimità, e che la stessa sia riferibile anche ai giudizi in materia di fornitura e/o somministrazione.

Il primo e secondo motivo sono connessi, quanto alle questioni che ne costituiscono l’oggetto, e devono essere esaminati congiuntamente.

La norma di riferimento è la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, che consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: “a) nei casi previsti dai ceni della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4” (che prevede le situazioni in cui è vietata la fornitura di lavoro temporaneo). La causale indicata nel contratto di fornitura in esame è la seguente: “Casi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi e, nello specifico, per soddisfare esigenze di carattere temporaneo nei limiti previsti dalla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2”. Il contratto, pertanto, invece di specificare la causale all’interno delle categorie consentite dalla legge, si limita a parafrasare il testo della legge, peraltro con riferimento indistinto a tutte e tre le categorie, senza compiere alcuna specificazione (e, ad. es. quanto alla lett. c, non si indica a quali esigenze sostitutive si fa riferimento).

La genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa. Nè può ritenersi che il rilevato onere di specificazione non fosse richiesto rispetto ad una genericità della previsione collettiva, posto che solo la indicazione precisa delle esigenze sostitutive sottese all’assunzione della M. avrebbe consentito il riscontro in termini probatori della effettività della ragione sottesa alla fornitura del lavoro dello stesso nell’ufficio di adibizione, consentendo di escludere che il lavoro della predetta, adibita a mansioni di recapito presso il CMP di Bologna, fosse funzionale alla diversa esigenza di sopperire ad ordinarie carenze di organico della Filiale di tale città.

Con riferimento, poi, in particolare, alla censura svolta in relazione alla portata probatoria dei prospetti asseritamente prodotti non si indicano circostanze idonee a supportare le censure nei termini prospettati, nulla rilevandosi, quanto al contenuto riprodottone, che possa incidere sull’impianto argomentativo svolto in ordine all’esigenza di specificità della causale. In ogni caso, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori. poichè, in realtà, nessuna di queste tre situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti – posto che la decisione si ferma alla valutazione della genericità della causale dedotta a fondamento dell’assunzione, in violazione della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, – le relative doglianze sono mal poste e così anche con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze della istruttoria orale, in quanto, pur sotto un’intitolazione evocativa dei casi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità.

Il problema posto dal terzo motivo è, poi, quello di stabilire, a fronte di un contratto di fornitura illegittimo, quali sanzioni sono previste dalla legge e nei confronti di quali soggetti. Le legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Per scelta legislativa i vizi del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale e impresa utilizzatrice si riverberano sul contratto di lavoro.

L’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Infatti, l’art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla L. n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.

In tal senso questa Corte si è espressa, in modo univoco e costante, con una pluralità di decisioni, a cominciare da Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714 alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti) alle cui motivazioni può farsi rinvio. Le medesime sentenze hanno precisato che alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (sul punto v. anche: Cass. 6933/2012, Cass. 5.12.2012 n. 21837, Cass. 17.1.2013 n. 1148). L’effetto finale è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.

Non può poi sostenersi che anche il rapporto che si instaura “ex lege con l’impresa utilizzatrice interponente debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità dell’apposizione dei termine, poichè si perverrebbe in tal modo alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione dei divieto di interposizione di mano d’opera consentirebbe all’interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa. Va da sè che il termine apposto a contratto di lavoro temporaneo col fornitore interposto può essere salvato, nella imputazione “ex lege” del contratto all’utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sè stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine, avendone l’utilizzatore fornito la prova, in quanto diversamente sarebbe esclusa in radice la legittimità del ricorso al contratto di fornitura.

Un avallo alla ricostruzione operata è stato rinvenuto nella sentenza n. 58 del 16 febbraio 2006 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, per irragionevolezza e contrarietà al principio di tutela del lavoro, l’intervento legislativo (L. n. 388 del 2000, art. 117, comma 1) col quale la trasformazione del contratto prevista dal secondo periodo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, mancante della forma scritta ovvero degli elementi di cui all’art. 3, comma 3, lett. g), era stata sancita a tempo “determinato” invece che “indeterminato”, (cfr. in tali termini Cass. 5.12.2012, n. 21837, nonchè Cass. 17.1.2013 n. 1148, Cass. 23.11.2011 n. 23684).

Le argomentazioni svolte inducono al rigetto anche della censura che verte sulla erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato a tempo indeterminato il rapporto instauratosi con l’impresa utilizzatrice. Il quarto motivo concerne il risarcimento del danno e riguarda l’applicabilità al caso in esame della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il problema interpretativo consiste nello stabilire se la formula “casi di conversione del contratto a tempo determinato”, riguardi esclusivamente i contratti a termine o anche i contratti di lavoro temporaneo.

26, problema risolto dall’ultima giurisprudenza di legittimità nel senso della estensibilità della formula anche a tali ultimi contratti (Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148 e, da ultimo, Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.E. C-290/12 dell’11.4.2013).

Il Collegio non ravvisa motivi validi per discostarsi dai principi affermati nelle richiamate pronunce, nelle quali si è osservato, tra l’altro, che la norma in questione richiama in senso ampio l’istituto del contratto di lavoro a tempo determinato, con formulazione unitaria, riferendosi ai “casi” di conversione del contratto a tempo determinato”, senza associare tale espressione all’indicazione di normativa specifica di riferimento e senza riguardo ad ulteriori elementi selettivi, ciò che rende irrilevante la circostanza che in alcuni di questi casi alla conversione del rapporto a tempo indeterminato si unisca anche una conversione “soggettiva”, nel caso della somministrazione e del lavoro temporaneo nei riguardi dell’utilizzatore. L’indennità omnicomprensiva, commisurata ad un importo variabile tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con norma interpretativa, L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, è stata indicata come idonea a ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con quale il giudice abbia ordinato la “ricostituzione” del rapporto di lavoro. L’utilizzazione del termine da ultimo indicato denota che il concetto di conversione comprende tanto i provvedimenti di natura dichiarativa, tanto quelli di natura costitutiva, quale quello previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, con riferimento alla somministrazione irregolare.

In conclusione, si propone l’accoglimento del quarto motivo, il rigetto degli altri, la cassazione della decisione impugnata in relazione all’indicato motivo ed il rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, per la determinazione della misura dell’indennità forfetaria, in applicazione dei principi enunciati”. Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia, non risultando lo stesso scalfito dalle osservazioni di cui alla indicata memoria, e che ciò comporta raccoglimento del ricorso della società in ordine al quarto motivo, cui consegue la cassazione della decisione impugnata in parte qua, ed il rinvio della causa alla Corte del merito indicata in dispositivo, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa l’impugnata decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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